Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the iubenda domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /srv/www/bluwayit/html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /srv/www/bluwayit/html/wp-includes/functions.php on line 6114
Le novità del Decreto Trasparenza sul periodo di prova | Bluway

Le novità del Decreto Trasparenza sul periodo di prova

Set 15, 2022 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Sulla G.U. n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 29/07/2022 n.104, che, attuando la Direttiva UE 2019/1152, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, all’art.7 fissa in 6 mesi la durata massima del periodo di prova che il datore di lavoro può prevedere in sede di assunzione, salvo che la contrattazione collettiva non disponga una durata di miglior favore per il dipendente.

Il riproporzionamento del periodo di prova

La norma prevede anche che se il contratto che si intende stipulare è a termine, il periodo di prova, eventualmente previsto, deve essere riproporzionato, tenendo conto della durata del contratto e delle mansioni che dovranno essere svolte dal lavoratore, in relazione alla natura dell’impiego. Il comma 2 prosegue vietando di prevedere un nuovo periodo di prova, nel momento in cui il contratto a termine viene rinnovato e al lavoratore vengono fatte svolgere le stesse mansioni. 

A questo punto sorge un dubbio: ma come deve essere riproporzionato il periodo di prova se si stipula un contratto a termine? Qual è il criterio più corretto che deve essere applicato?

Se il contratto collettivo applicato in azienda prevede una particolare modalità, ci si dovrà attenere alla disposizione contrattuale. 

In caso contrario, un possibile metodo di riproporzionamento del periodo di prova nei contratti a tempo determinato potrebbe essere quello proposto nella tabella che segue:

Dati

Mesi

gg. calendario

Giorni di lavoro (5 gg sett.)

Giorni di lavoro (6 gg sett.)

 

Durata del contratto di lavoro (*)

12,00

360,00

264,00

312,00

e più

 

 

 

 

 

 

Durata (massima) del periodo di prova da CCNL (**)

6,00

180,00

132,00

156,00

 

 

 

 

 

 

 

Periodo di prova riproporzionato (***)

6,00

180,00

132,00

156,00

 

 

In questo caso cambiando la durata del contratto (inferiore a un anno) ed inserendo la durata del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva (espressa in mesi o in giorni), è possibile ottenere il riproporzionamento richiesto dalla norma.

Resta fermo che le parti possono concordare di azzerare il periodo di prova o di fissarne una durata più breve a vantaggio del lavoratore.

Al fine di comprendere meglio il citato sistema di calcolo, si propongono i seguenti esempi:

 

Metalmeccanici industria – primo livello – contratto a termine 3 mesi

Dati

Mesi

gg. calendario

 

 

 

Durata del contratto di lavoro (*)

3

 

 

 

 

Durata del periodo di prova da CCNL (**)

1

 

 

 

 

Periodo di prova riproporzionato (***)

0,25

7,50

Nella lettera di assunzione si potrebbero inserire 7 o 8 giorni (di calendario) di periodo di prova

 
 
 

Commercio – 4° e 5° livello – contratto a termine dal 17.9 al 31.12

Dati

Giorni di lavoro (5 gg sett.)

Giorni di lavoro (6 gg sett.)

 

 

 

Durata del contratto di lavoro (*)

75,00

90,00

 

 

 

Durata del periodo di prova da CCNL (**)

60,00

60,00

 

 

 

Periodo di prova riproporzionato (***)

17,05

17,31

Nella lettera di assunzione si potrebbero inserire 17 giorni lavorativi di periodo di prova

 

 
 
 
 

 

Il prolungamento del periodo di prova

Il terzo comma dell’art.7 citato prevede che in caso di sopravvenienza di eventi quali la malattia, l’infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova viene prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

La norma si presta ad una doppia interpretazione: a favore del lavoratore e a favore del datore di lavoro.

Infatti se si interpreta a favore del lavoratore, sembrerebbe che al datore di lavoro sia pregiudicato recedere prima che sia trascorso il periodo di prova prolungato per effetto di un’assenza.

Eseriodo di prova di 3 mesi (90gg). Assenza per malattia 15 giorni. Il periodo di prova viene differito di 15 giorni (tot. 105gg). Il datore di lavoro non può recedere prima che sia trascorso l’intero periodo (105gg).​

Un eventuale recesso, subito dopo il rientro del lavoratore in azienda, potrebbe far sorgere il dubbio che il lavoratore non sia stato “sufficientemente provato”, essendosi assentato, magari per un periodo particolarmente lungo.

Invece se la disposizione viene interpretata a favore del datore di lavoro, quest’ultimo potrà recedere anche se non è ancora trascorso l’intero periodo di prova prolungato per effetto dell’assenza.​

Eseriodo di prova di 3 mesi (90gg). Assenza per malattia 15 giorni. Il periodo di prova viene differito di 15 giorni (tot. 105gg). Il datore di lavoro può recedere prima del nuovo termine (105gg).

Anche se la disposizione è compresa nel Capo III de D.lgs. 104/2022 dedicato alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro che devono essere garantite al lavoratore, e quindi a suo favore, si ritiene di preferire la seconda interpretazione, poiché nel primo caso si creerebbe un eccessivo pregiudizio nei confronti dell’azienda.

A tal proposito si coglie l’occasione per ricordare che il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, rispondendo ad un quesito, ha precisato che il prolungamento del periodo di prova previsto dall’articolo 7, comma 3, del recente decreto legislativo n. 104/2022 si applica anche ai congedi e permessi fruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sensi della legge n. 104/1992.

Infatti, secondo il Ministero del lavoro, gli eventi che legittimano il prolungamento previsti dalla disposizione normativa, non sono tassativi, ma meramente esemplificativi.

Per il Ministero del lavoro l’articolo 7, comma 3, non ha inteso incidere sulla natura del periodo di prova, ormai consolidata nel nostro ordinamento, per la cui effettività si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

 

Pertanto, il periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.

Articoli recenti

Artigianato: firmato il rinnovo del CCNL per i settori della meccanica

Confartigianato ha reso noto che il 19 novembre 2024 è stato firmato con i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. Il rinnovo riguarda...

Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile, abbigliamento e moda

L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare...

TFR: coefficiente di rivalutazione Ottobre 2024

“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 ottobre 2024 – 15 novembre 2024 è stato fissato al 2,006939 (comunicato ISTAT). L’indice di novembre 2024 sarà diffuso il 16 dicembre 2024 secondo il...

Lavoro: aggiornati i modelli per le comunicazioni obbligatorie

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, recante l’aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL. Tutti gli aggiornamenti adottati sono...

INAIL: aggiornato il modello OT23 2025

L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 11050 del 12 novembre 2024, ha reso noto di aver apportato alcune modifiche al modello OT23 2025. Di seguito gli aggiornamenti: 1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la...

Bonus Natale: non serve più il coniuge a carico

Sulla GU n.267/2024 è stato pubblicato il DL n. 167  del 14 novembre 2024, che modifica l’art. 2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024) dedicato al c.d. Bonus Natale, sopprimendo la condizione che anche il coniuge del lavoratore richiedente sia fiscalmente a carico. Più...