Smart working all’estero: è necessario il modello A1?

Dic 15, 2022 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, durante l’incontro con ASSOSOFTWARE del 29 novembre 2022, ha anticipato le istruzioni operative (si ritiene che, a breve, saranno rese ufficiali attraverso un’apposita circolare) in merito al c.d. “cross-border telework”, ossia il telelavoro transfrontaliero e altre forme di lavoro agile svolto all’estero.​

Secondo quanto anticipato dall’Istituto previdenziale, tale modalità di svolgimento dell’attività può riguardare sia i lavoratori subordinati che quelli autonomi.​

Con specifico riferimento ai lavoratori subordinati è stato precisato che, con l’espressione “cross-border telework”, ci si riferisce alla prestazione di lavoro resa con le seguenti coesistenti caratteristiche: ​

a) fuori dai locali del datore di lavoro o dal luogo di lavoro dove viene normalmente svolta l’attività lavorativa;

b) in uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i locali del datore di lavoro o la sede dell’attività,​

c) mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche che consentono al lavoratore di rimanere in contatto con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’impresa nonché con le parti interessate/clienti al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro o dai clienti, nel caso di lavoratori autonomi.​

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di telework deve risultare da un accordo in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore, che dovrà riportare anche il Paese o i Paesi di possibile svolgimento della prestazione lavorativa.​

Interpretando le indicazioni dell’INPS, sembrerebbe che al lavoratore che svolge l’attività all’estero in telelavoro o smart working deve essere rilasciato il documento portatile A1. ​

L’Accordo tra datore di lavoro e lavoratore dovrà essere allegato alla domanda di rilascio del documento portatile A1, in cui andrà indicato che si tratta di “cross-border telework” e l’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. ​

Al telework trovano applicazione i criteri generali per la determinazione della legislazione applicabile indicati nelle norme contenute nel Titolo II del Reg. (CE) n. 883/2004.​

In particolare, trova applicazione il principio della territorialità dell’obbligo assicurativo sancito dall’art. 11, che rimane il principio “guida” per la determinazione della legislazione applicabile anche nelle situazioni in cui l’attività lavorativa sia svolta in modalità di telelavoro. ​

E’ possibile derogare al predetto principio soltanto qualora nel caso concreto si configuri una fattispecie di distacco o di esercizio di attività in più Stati ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004​

Più in particolare, se il telelavoro viene normalmente e abitualmente esercitato in più di uno Stato membro, ovvero in tutti i casi in cui detta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa costituisca lo schema abituale di lavoro, trova applicazione l’art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 secondo cui “la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza”. Ad integrazione di quanto precede, l’art. 14 par. 5 del Regolamento UE n. 987/2009 ha precisato che: (…) per persona che «esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.

Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004, per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro, si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi (art. 14, par. 8, del Regolamento UE n. 987/2009):

a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione (allo stato, non vi sono documenti di prassi che stabiliscano, in maniera puntuale, un criterio di calcolo – NdR);

[omissis]

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione (si veda anche INPS, messaggio 2797/2020).

Tabella – Legislazione applicabile

Telelavoro o smart working all’estero

Disciplina applicabile

Il lavoratore viene distaccato nell’interesse del datore di lavoro in un solo Stato membro

In deroga al principio di territorialità si applica la legislazione dello Stato di residenza per 24 mesi (art.12 del Reg. 883/2004). Occorre richiedere il mod. A1 all’INPS.

Il lavoratore viene distaccato nell’interesse del datore di lavoro in due o più Stati membri oppure detta modalità di svolgimento dell’attività costituisce un abituale schema di lavoro

Si applica la legislazione dello Stato membro di residenza se in questo Stato viene svolta una parte sostanziale della sua attività (almeno il 25%). In caso contrario si applica la legislazione dello Stato in cui ha la sede legale o di attività il datore d lavoro (art. 13 del Reg. 883/2004). In attesa di istruzioni INPS, si ritiene che, anche in questo caso, occorra richiedere il mod. A1

Il lavoratore svolge l’attività per una sua esigenza (es: motivi familiari, stato di salute ecc.)

Si applica dovrebbe applicare il principio di territorialità (art. 11 del Reg. 883/2004). Secondo le anticipazioni INPS si potrebbe ipotizzare che risulti possibile richiedere il mod. A1 e derogare il principio di territorialità. 

 

 

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