Il 12 aprile 2023 si sono incontrate le parti Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle professioni e delle PMI – CONFCOMMERCIO; MANAGERITALIA per stipulare l’Accordo di Rinnovo per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
Dirigenti
Minimi
Superminimo
1.7.2013
1.12.2023
1.7.2024
1.7.2025
1.12.2018
Assunti o nominati fino al 30.6.1997
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
2.167,48
Assunti o nominati dall’1.7.1997 al 31.12.1997
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
1.999,63
Assunti o nominati dall’1.1.1998 al 31.12.1999
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
1.883,43
Assunti o nominati dall’1.1.2000 al 30.6.2000
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
1.780,14
Assunti o nominati dall’1.7.2000 al 31.12.2001
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
1.573,56
Assunti o nominati dall’1.1.2002 al 27.5.2004
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
1.305,00
Assunti o nominati dal 28.5.2004 al 31.12.2004
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
1.095,00
Assunti o nominati dall’1.1.2005 al 31.12.2005
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
970,00
Assunti o nominati dall’1.1.2006 al 23.01.2008
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
850,00
Assunti o nominati dal 24.1.2008 al 31.12.2008
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
650,00
Assunti o nominati dall’1.1.2009 al 31.12.2009
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
500,00
Assunti o nominati dall’1.1.2010 all’11.04.2023
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
350,00
Assunti o nominati dal 12.04.2023
3.890,00
4.040,00
4.190,00
4.340,00
–
Contingenza: conglobata nel minimo.
Elemento di maggiorazione: con decorrenza 1.7.1995, tale elemento viene congelato in cifra fissa e a titolo indicativo l’importo minimo è pari ad € 339,62. I dirigenti assunti o nominati successivamente al 30.6.1995 non percepiscono questo elemento di maggiorazione.
Superminimo: gli accordi economici 17.6.1997, 22.12.1999, 25.1.2002, 27.5.2004, 23.1.2008 e 21.7.2016 hanno previsto incrementi retributivi che non incidevano sul minimo contrattuale mensile e che sono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina. Nella tabella sono riportati gli importi attualmente dovuti a titolo di superminimo contrattuale per i dirigenti in base alla data di nomina o assunzione (salvo eventuali assorbimenti derivanti dalla revisione del minimo contrattuale, per i dirigenti che alla data del 23.01.2008 avevano una retribuzione composta esclusivamente da elementi di derivazione contrattuale).
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1.1.2020 – 31.12.2022, ai dirigenti in forza alla data del 12.4.2023, ivi compresi quelli nominati nel suddetto periodo, viene corrisposto un importo una tantum di € 2.000,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in tre tranche secondo le seguenti scadenze: € 700,00 con la retribuzione di maggio 2023; € 700,00 con la retribuzione di settembre 2023; € 600,00 con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1.1.2020 – 31.12.2022, in forza alla data del 12.4.2023, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo del TFR, né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranche, l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.