Il D.L. 48/2023 (L. n. 85/2023) ha introdotto importanti novità alla disciplina della somministrazione di lavoro, modificando il testo del primo comma dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015.
La novità più rilevante è data senza dubbio dalla possibilità di ricorrere allo staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato), senza alcun limite, per i giovani fino a 24 anni e gli over 50.Il testo della norma, a seguito delle modifiche, risulta così formulato: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
Rispetto alla previgente formulazione si è dunque previsto:
- Che i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato sono esclusi dal computo del limite dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
- Che in ogni caso è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, con cui ha commentato le novità introdotte dal D.L. n. 48/2023, ha precisato, in proposto, che si considerano lavoratori svantaggiati coloro che:
- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- abbiano superato i 50 anni di età;
- siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Sono invece considerati lavoratori molto svantaggiati coloro che:
- sono privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito
- sono privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g) appena richiamate.
Lo scopo della modifica operata dalla norma è quello di assicurare maggiori occasioni di occupazione a soggetti che si trovano in oggettive condizioni si svantaggio e, dunque, con minori opportunità di rientrare con tempestività nel mercato del lavoro.