Riconfermate le agevolazioni fiscali per il settore turistico e per i premi di risultato

Dic 28, 2023 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il Senato della Repubblica nella seduta del 22 dicembre 2023 ha approvato la questione di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo al DDL della Legge di Bilancio 2024 che è stato poi trasmesso all’altro ramo del Parlamento per la votazione conclusiva che dovrebbe avvenire il 29 dicembre p.v.

Il provvedimento di fine anno all’art.1, c. 18 riconferma anche per il 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dal 10% al 5% da applicare sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa, già prevista per il 2023 dall’art.1, c. 63 della L. 197/2022.

Inoltre, la Legge di Bilancio ripropone per il 2024 a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Detassazione dei premi di risultato

L’intervento del legislatore riguarda la disciplina del trattamento tributario sostitutivo contenuta nell’art. 1 cc. Da 182 a 189 della Legge 208/2015 e ss.mm. e ii., e nel Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016 e di cui è stato dato avviso sulla GU del 14 maggio 2016), che ha ad oggetto gli emolumenti retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (ossia gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c.). Queste ultime quindi non consistono nell’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del codice civile nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell’impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.

Resta fermo che il lavoratore può sempre rinunciare espressamente all’imposta sostitutiva e chiedere al sostituto d’imposta di applicare il regime di tassazione ordinario e che le somme ed i valori predetti devono essere corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Inoltre rimangono confermate tutte le altre condizioni previste dalla normativa, ossia che l’importo massimo del premio di risultato sul quale trova applicazione la citata imposta sostitutiva è pari a 3.000 euro e che il lavoratore, per aver diritto al beneficio, deve essere stato percettore, nell’anno precedente a quello di corresponsione del premio di risultato, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Riguardo all’importo massimo del premio fiscalmente agevolabile, l’Agenzia delle entrate (circ. 5/E del 2018) ha ricordato che in presenza di contratti, aziendali o territoriali, stipulati fino al 23 aprile 2017, il limite di 3.000 euro è elevato a 4.000 euro, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, che si formalizza con un apposito Piano di Innovazione e di realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.

Invece, i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali stipulati dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017), sono agevolabili nell’importo massimo lordo di euro 3.000 anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

In quest’ultimo caso, il legislatore però ha voluto continuare a riconoscere una forma agevolativa se si coinvolgono i lavoratori. Più precisamente, in luogo dell’innalzamento del limite di premio agevolabile è stata prevista una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per IVS su una quota di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, oltre a riconoscere al lavoratore di non versare su tale importo i contributi a proprio carico.

A tal proposito la circolare 5/E del 2018 ha precisato che possono fruire del predetto beneficio contributivo anche i contratti che a partire dal 24 aprile 2017 vengono modificati ovvero integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento dei lavoratori sempreché, naturalmente, siano stati nuovamente depositati entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della modifica, è intervenuta la relativa sottoscrizione in conformità alle previsioni di legge.

Rimane confermato anche che il limite di importo agevolabile del premio di risultato deve essere riferito al periodo d’imposta, con la conseguenza che devono essere computati tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, a prescindere dal fatto che siano stati erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro oppure che hanno avuto differenti momenti di maturazione.

Anche la predetta agevolazione contributiva del 20% è annuale, con la conseguenza che se un lavoratore ha stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio.

Si coglie infine l’occasione per ricordare che resta ferma la possibilità, sempreché prevista dal contratto di secondo livello, di sostituire il premio di risultato con le somme e i valori (welfare aziendale) di cui all’art. 51 del TUIR. In quest’ultimo caso, il bene o il servizio fruito dal lavoratore, in sostituzione del premio di risultato, sarà assoggettato allo specifico regime fiscale e contributivo previsto dallo stesso art. 51 del TUIR e non all’imposta sostitutiva.

Trattamento integrativo speciale per il settore turistico

Come sopra ricordato l’art.1, cc. 21 – 25 della Legge di Bilancio 2024 conferma anche per il nuovo anno la misura agevolativa già prevista dall’articolo 39-bis del D.L. n. 48/2023 per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 a favore, però, dei soli lavoratori del comparto turistico.

Nel dettaglio la misura, estesa ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è volta a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale e consiste nell’erogazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Per identificare il lavoro notturno e straordinario festivo è necessario ricorrere al D.lgs. 66/2003, secondo cui il lavoro notturno è il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In particolare, l’articolo 13 del predetto Decreto legislativo prevede che il lavoro notturno non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.

I soggetti interessati dal trattamento integrativo speciale, che si ricorda non concorre alla formazione del reddito, sono individuati dalla Legge 287/1991 nei seguenti:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La somma a titolo di trattamento integrativo speciale è riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di aver conseguito nel 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.

Viene confermato anche per il 2024 che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, possa compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione al lavoratore del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione.

 

 

 

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