La Commissione UE ha approvato il Reg. UE n. 2831 del 13 dicembre 2023, recante applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in vigore dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.
Il nuovo Regolamento UE sostituisce il Reg. UE n. 1407/2013.
Il nuovo massimale degli aiuti de minimis, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato da 200.000 euro a 300.000 euro da valutarsi su un triennio mobile. In sostanza per ogni nuova concessione di aiuti de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti alla medesima impresa. In attesa di indicazioni da parte degli enti competenti, i tre anni da prendere in considerazione retrocedono dalla data in cui viene concesso l’aiuto. Esempio: il 31 maggio 2024 viene concesso il nuovo aiuto. I tre anni da prendere in considerazione, al fine di verificare di non aver superato il massimale di 300.000 euro, retroagiscono fino al 31 maggio 2021.
Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa.
Il massimale di 300.000 euro si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dalla UE.
In via generale, gli aiuti sono concessi tramite sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde “all’equivalente sovvenzione lordo”, calcolato applicando i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione degli aiuti aiuti.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento del massimale pari a 300.000 euro, i nuovi aiuti possono essere concessi soltanto a seguito di notifica alla Commissione UE.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Il Reg. UE 2831/2023 si applica anche agli aiuti concessi prima del 1° gennaio 2024, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, gli aiuti che soddisfano i criteri individuati dal Reg. UE n. 1407/2013 concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 devono essere considerati esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione UE.
Se un’impresa è attiva sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. UE 2831/2023 sia in altri settori o svolge altre attività, il Regolamento trova applicazione nei confronti di tali altri settori o attività, sempreché lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti de minimis.
I finanziamenti UE gestiti a livello centrale dalla Commissione UE che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito dal Reg. 2831/2023 è rispettato.
Lo Stato membro eroga nuovi aiuti de minimis a norma del Reg. UE n. 2831/2023, soltanto dopo aver verificato che la concessione degli stessi non portino al superamento del massimale di 300.000 euro.
Il Regolamento assegna agli Stati membri il compito di inserire, entro il 1° gennaio 2026, gli aiuti nel Registro centrale istituito a livello nazionale o della UE a mezzo del quale ogni impresa può verificare che ogni nuova concessione di aiuti non sia superiore al massimale.
Benefici esclusi – Il Reg. UE 2831/2023 non trova applicazione nei confronti:
a) degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) degli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
c) degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (es: animali vivi, frutta e verdura);
d) degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
1) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
2) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) gli aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
f) degli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
A questi aiuti non si applica il massimale di 300.000 euro ma quello, eventualmente, previsto dal Regolamento UE di competenza, come ad esempio per il settore agricolo (Reg. UE n.1408/2013) il massimale è pari a 20.000 euro concessi all’impresa unica, elevati a 25.000 euro a condizione che l’importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi, per lo Stato italiano, 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizionier le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l’importo complessivo totale concesso nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell’importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro), è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis».
Medesimo discorso vale per il settore della settore pesca e acquacultura (Re. UE n. 717/2014) dove il massimale è pari a 30.000 euro elevato a 40.000 nell’arco di tre esercizi, purché sia stato istituito un registro nazionale degli aiuti.
Se un’impresa operante in uno dei settori di cui alle citate lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 2831/2023 o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
Il concetto di impresa unica – Il nuovo massimale pari a 300.000 euro trova applicazione nei confronti delle imprese, intese queste come “impresa unica”. A tal fine il regolamento 28314/2023 considera “impresa unica” le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Il cumulo dei benefici – Gli aiuti de minimis concessi a norma del Reg. UE n. 2831/2023 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento UE n. 2023/2832 (si tratta di quelli riconosciuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale per i quali è previsto un massimale di 750.000 euro nell’arco di un triennio);
Sono anche cumulabili, fino a concorrenza del massimale pari a 300.000 euro con gli aiuti de minimis concessi a norma del Reg. UE n. 1408/2013 (de minimis nel settore agricolo) e del Reg. UE n. 717/2014 (de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura).
Gli aiuti de minimis non sono invece cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria (es: Reg. UE n. 651/2014) o in una decisione della Commissione.
Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
Si ricorda ad esempio che il regolamento generale di esenzione per categoria e cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 20147, stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall’obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti due condizioni (oltre a quelle previste al capo I del regolamento):
1) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento;
2) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subìto dall’impresa (o dal professionista).