L’INPS, con la circolare n. 57 del 18/04/2024, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla modifica disposta dalla Legge di Bilancio 2024 che ha elevato dal 30% al 60% della retribuzione, l’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% (invece del 60%) della retribuzione.
Soggetti interessati
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% (80% per il solo anno 2024) della retribuzione spetta, al verificarsi delle relative condizioni, solo al genitore lavoratore dipendente.
L’indennizzo maggiorato
La citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla precedente legge di bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Pertanto, nel rispetto dei limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:
– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore (maternità/paternità terminata successivamente al 31.12.2022);
– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore (maternità/paternità terminata successivamente al 31.12.2023);
– sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U maternità (in quest’ultimo caso sono indennizzati al 30%).
Il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle leggi di bilancio per il 2023 e per il 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31/12/2022 o al 31/12/2023 per effetto dei periodi di interdizione prorogata disposti dall’Ispettorato del Lavoro.
A tal riguardo si ricorda che l’ITL può disporre l’interdizione fino al settimo mese dopo il parto (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Decorrenza
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% per il 2024 ed al 60% a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Considerato, inoltre, che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80% per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dall’anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2024 si riferisce soltanto alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.
L’INPS sottolinea che la previsione della Legge di Bilancio 2024, secondo cui l’indennizzo per il congedo parentale pari a un mese all’80% e un secondo mese al 60% (80% nel 2024) si applica «con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023», non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.
Ne deriva che nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% della retribuzione all’80% per il 2024 (al 60% a partire dal 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
La circolare ricorda che le disposizioni previste nel d.lgs. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione (art.1 del d.lgs. 151/2001).
Compilazione del flusso Uniemens
Per fruire dell’ulteriore mensilità all’80% (60% dal 2025) sono stati istituiti i codici evento PG2 e PG3 legati al codice conguaglio L330 che dovranno essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024.
Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l’obbligo delle nuove codifiche decorre dagli UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio, febbraio e marzo 2024, i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente dovranno provvedere a conguagliare la prestazione in misura dell’80%.
Per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata i datori di lavoro potranno utilizzare il codice già in uso “M047”.
L’INPS, facendo seguito alla circolare 57/2024 con la quale ha previsto che tale sistemazione potrà essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024, è ritornato sull’argomento con il messaggio n. 1629/2024 precisando che i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), potranno conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.