Con la pubblicazione del D.L. 60/2024 (G.U. n. 105/2024), meglio noto come Decreto Coesione, sono state introdotte disposizioni volte a realizzare la riforma della politica di coesione, inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tra le norme introdotte, alcune sono finalizzate a favorire l’occupazione. In particolare:
– Bonus Giovani (art. 22). Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, l’art. 22 riconosce, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, mentre spetta nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se il datore di lavoro assume il giovane presso la sede o un’unità operativa presente nella c.d. ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’importo del bonus sale a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero contributivo spetta anche ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente del bonus.
Per fruire del bonus, oltre al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, è necessario che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’incentivo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quello già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (D.Lgs. 216/2023).
L’esonero è subordinato, infine, all’autorizzazione della Commissione UE (Art. 108 Trattato UE).
– Bonus Donne (art. 23). Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della ZES unica per il Mezzogiorno, ai datori d lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le assunzioni delle donne devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Anche in questo caso, l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (D.Lgs. 216/2023).
– Bonus ZES unica per il Mezzogiorno (art. 24). Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quest’ultimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. L’esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (D.Lgs. 216/2023).
L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione UE (Art. 108 Trattato UE).
Anche in questo caso, per fruire del bonus, oltre al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 è necessario che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’incentivo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quello già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.