L’INPS, con la circolare n. 71 del 11 giugno 2024, adegua nuovamente la misura degli interessi applicati in caso di differimento del termine di versamento dei contributi alla variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema disposto dalla BCE con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024.
Più precisamente la Banca europea ha ridotto l’ex TUR di 25 punti base, con decorrenza dal 12 giugno 2024, portando così il tasso di interesse al 4,25%.
Per quanto riguarda i rapporti con l’ente previdenziale, ne deriva che:
– L’interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili passa al 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
– Anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 12 giugno 2024, deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.
Quanto alle sanzioni civili:
– In caso di omissione contributiva, la misura passa al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
– Si applica la sanzione al 9,75% annuo anche nell’ipotesi di evasione contributiva di cui alla successiva lettera b) della richiamata disposizione, ovvero quella connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
Si ricorda che resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
– La misura del 9,75% trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal successivo comma 10 del citato art.116, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
– Le sanzioni civili possono essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. L’INPS ha altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Poiché per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%.