Il Ministero del lavoro, con la nota n. 1091 del 18 giugno 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 19/2024 (L. 56/2024).
Per ciò che concerne, in particolare, l’importo delle ammende, si ricorda, innanzi tutto, che l’art. 29, c. 4, del D.L. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.
In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 1, c. 445 lett. d) n. 1, L. 145/2018 secondo cui “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’art. 3 del D.L. 12/2002 (L. 73/2002) e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 276/ 2003, all’art. 12 del D.Lgs. 136/ 2016 e all’art, 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 66/2003”.
Tale disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota.
Inoltre, atteso che, ad eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994.
La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo c. 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. 56/2024. Secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, c. 1 primo periodo e c. 2) e fraudolenta (art. 18, c. 5-ter) nonché all’appalto ed al distacco illeciti (art. 18, c. 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Pertanto, in conformità a quanto già precisato con circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2016 in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta ad un quarto, ai sensi dell’art. 21, c. 2, D.Lgs. 758/1994 e, così, pari ad euro 1.250.
La nota 1091/2024 affronta, infine, anche il tema della recidiva e delle aggravanti per sfruttamento dei minori.