L’INPS, con il messaggio n. 2283 del 19 giugno 2024, ha reso noto ai propri operatori di sede di aver modificato il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, al fine di consentire la richiesta di indennizzo con aliquota maggiorata.
Per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata, ossia l’elevazione della retribuzione al 60% oppure all’80%, è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Inoltre, nel caso in cui la data parto oppure la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, è necessario inserire almeno una delle seguenti date:
• data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
• data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
• data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
Resta fermo che la richiesta di indennità con aliquota maggiorata è possibile per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
Il messaggio rende altresì noto che l’istruttoria è stata integrata per supportare la necessaria verifica della situazione in UNIEMENS di entrambi i genitori in caso di una prima richiesta di aliquota maggiorata per il dante causa.
La procedura evidenzierà con un messaggio di warning, nei soli casi di istruttoria di prima pratica con aliquota maggiorata per dante causa, la presenza di eventuali riscontri nei flussi Uniemens di eventi di tipo PG0, PG1, PG2, PG3 di entrambi genitori.
L’INPS precisa inoltre che un periodo di congedo parentale, accolto con indennità prima degli adeguamenti della procedura, potrà essere rilavorato e potrà essere inserita dall’operatore la richiesta di indennità con aliquota maggiorata.