L’INL, con la nota n. 1133 del 24 giugno 2024, ha ricordato che le nuove sanzioni penali in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, trovano applicazione per le condotte poste in essere dal 2 marzo 2024.
Infatti, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016.
L’INL si sofferma sui reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché sulle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo.
La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Ne deriva che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.
Infine, conclude l’INL, il periodo antecedente al 2 marzo 2024 concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.