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Le novità del 770/2024 | Bluway

Le novità del 770/2024

Giu 27, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 61647/2024, ha approvato il modello 770/2024 e relative istruzioni, che i sostituti d’imposta devono utilizzare per comunicare le ritenute operate nel periodo d’imposta 2023, i relativi versamenti, i crediti maturati e le compensazioni.

Con successivo provvedimento del 28 febbraio 2024 ha diffuso le specifiche tecniche per la trasmissione.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY).

Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

L’adempimento

Il modello 770/2024 dovrà essere tramesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023 e completerà la dichiarazione del sostituto d’imposta, iniziata con la trasmissione delle certificazioni uniche.

Anche quest’anno, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

• Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);

• Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);

• Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);

• Locazioni brevi inserite all’interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);

• Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza (va unito a uno dei flussi principali).

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d’imposta abbia trasmesso, entro il 18 marzo 2024 (o trasmetterà entro il 31 ottobre 2024), sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Vediamo, di seguito, quali sono le novità riferite che interessano i datori di lavoro.

Quadro ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive

La prima modifica di interesse riguarda i codici 1, 2 e 3, che possono essere utilizzati nel PUNTO 10 (NOTE), che l’anno scorso venivano utilizzati per alcune sospensioni legate alle sale da ballo e discoteche, all’influenza aviarie e peste suina e ai teatri e sale da concerto.

Quest’anno i predetti codici assumono il seguente nuovo significato:

1 – Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 (c.d. decreto alluvioni). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);

2 – Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell’allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 (eventi calamitosi del 2.11.2023). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (SOLO PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE);

3 – Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132).

Un’altra novità riguarda la compilazione del punto 15 “Note” (da compilare unitamente al punto 16 «Importo sospeso» in caso di versamenti sospesi). Infatti, è stata riformulata l’ “attenzione” relativa alla presenza dei codici “Covid-19” nel campo 15 “Nota”, che ora è così formulata: In presenza dei codici di sospensione da 1 a 15, nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 “Importo versato” (indicando le rate versate nel 2023 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «L», «S») 11 “Codice tributo”, 13 “Codice regione” (solo Sezione II) e 16 “Importo sospeso”.

Anche quest’anno, i punti 15 e 16 (Sospensione – Nota/Importo sospeso) possono essere compilati con il codice 16, riferito alla sospensione che ha interessato alcuni comuni dell’isola di Ischia colpito dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022.  Per questa casistica, sono state aggiornate le modalità di compilazione del rigo al fine di fornire le istruzioni per i versamenti delle ritenute sospese che siano proseguiti nel 2023. In particolare, il passaggio di riferimento delle istruzioni risulta ora così formulato: Qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2023, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2023 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «L», «S»), 11, 13 (regione Campania), 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2024).

Quadro SV – trattenute di addizionali comunali all’IRPEF

Le modifiche ricalcano quelle del quadro ST.

Pertanto:

Cambia il significato dei codici 1, 2 e 3 utilizzabili per la compilazione del punto 10 (Note);
Cambia l’ “Attenzione” riferita all’ipotesi di versamenti sospesi;
Sono aggiornate le istruzioni per i versamenti collegati alla sospensione per i comuni dell’Isola di Ischia.

Quadro SX – riepilogo delle compensazioni

La prima novità riguarda il rigo SX1, colonna 6 (Trattamento integrativo speciale), che quest’anno è dedicato all’indicazione del trattamento integrativo speciale.

Nel dettaglio, le istruzioni precisano che deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 di cui all’art. 39bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.Il credito in esame, ove già utilizzato in F24 con il codice tributo 1702, deve essere esposto anche nella successiva colonna 7 (Credito utilizzato in F24).

I comparti interessati sono quello turistico, ricettivo e termale.

La novità ha anche comportato la modifica delle istruzioni riferite al rigo SX4, colonna 4 (Credito risultante dalla presente dichiarazione), dove va indicato il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all’importo di: SX1 colonna 1 + SX1 colonna 2 + SX1 colonna 3 + SX1 colonna 4 + SX1 colonna 5 + SX1 colonna 6 – SX1 colonna 7 + SX4 colonna 1 – SX4 colonna 2 + SX4 colonna 3.

N.B.: l’operazione indicata nelle istruzioni (SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 – SX1 colonna 6 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3) non aggiornata alle novità del modello, in quanto non tiene conto dell’introduzione della colonna 7.Quella (corretta) sopra riportata, è quella indicata nelle specifiche tecniche, che invece sono state aggiornate alla novità.

 

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