La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18215 del 3 luglio 2024, ha deciso che è illegittimo il licenziamento di taluni dipendenti disposto mediante la procedura del licenziamento collettivo, allorquando è posto in essere in relazione ad un unico reparto o settore aziendale.
Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva proposto ricorso in cassazione impugnando la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva accolto il ricorso di un dipendente contro l’irrogazione del licenziamento posto in essere a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
La Corte di cassazione, nel confermare la decisione del tribunale di seconda istanza, ha sottolineato come il licenziamento sia da considerare illegittimo a fronte dei seguenti motivi:
la comunicazione d’avvio della procedura di licenziamento collettivo non conteneva la ragione per cui si era presa in considerazione, ai fini della scelta dei dipendenti da licenziare, solo 1 sede anzichè tutte le sedi facenti parte dell’azienda
l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali non fosse idoneo a “sanare” la carenza della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo
non è stata fornita una giustificazione al fatto che le mansioni dei dipendenti del sito presso cui sono stati operati i licenziamenti sono stati considerati infungibili presso altri siti produttivi
Alla luce delle carenze di motivazione la Corte di cassazione, nel confermare la sentenza della Corte d’appello, ha ritenuto applicabile l’art. 18 L. n. 300/1970 (statuto dei lavoratori).
Per i giudici di legittimità ricorrerebbe, infatti, una violazione sostanziale costituita dall’applicazione di criteri di scelta ad una platea di lavoratori interessati alla riduzione di personale illegittimamente delimitata con riferimento all’intero complesso aziendale.