L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta dettagliata riguardo alla conversione dei premi di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari. La risposta, identificata come n. 154/2024, chiarisce aspetti fondamentali del regime fiscale applicabile a tali operazioni, facendo riferimento all’articolo 1, comma 184-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il Contesto Normativo
L’articolo 1, comma 184-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Questo significa che tali contributi non sono soggetti a tassazione sia nella fase della contribuzione ai fondi pensionistici, sia al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche.
L’Interpello del Fondo Pensione
Un fondo pensione ha presentato un interpello per chiarire specifici aspetti operativi e fiscali. Il fondo ha chiesto conferma se i contributi sostitutivi dei premi di risultato, nonostante non siano soggetti a tassazione, debbano essere comunicati alla forma previdenziale complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo al loro versamento.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tali contributi devono essere comunicati entro il 31 dicembre dell’anno successivo. La comunicazione deve includere l’eventuale ammontare di contributi non dedotti e l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato. Questa procedura è essenziale per garantire che tali importi non concorrano alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale erogata.
Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, che ha stabilito che i versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, riportati nella Certificazione Unica, non richiedono ulteriori comunicazioni da parte del dipendente. Questo chiarimento sottolinea che, in caso di contributi derivanti da piani di welfare aziendale, non sussistono obblighi di comunicazione aggiuntivi per i dipendenti.
Implicazioni per i Contribuenti
Questa risposta dell’Agenzia delle Entrate offre un quadro chiaro e preciso per i fondi pensione e i contribuenti che intendono avvalersi della conversione dei premi di risultato in contributi pensionistici. La chiarezza normativa e procedurale fornita contribuisce a facilitare l’applicazione corretta delle disposizioni fiscali, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi di comunicazione e l’ottimizzazione dei benefici fiscali associati a tali operazioni.
Conclusioni
La conversione dei premi di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari rappresenta una strategia fiscalmente vantaggiosa per i contribuenti. Grazie ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere con maggiore sicurezza e consapevolezza, ottimizzando i vantaggi offerti dal regime fiscale vigente.