Sulla G.U. n. 167 del 18 luglio 2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 103/2024 con cui sono state introdotte disposizioni in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché’ i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla L. n. 185/1990 e al D.Lgs. n. 221/2017.
Si prevede che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.Inoltre, quando, all’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi.
Viene poi disciplinato l’istituto della diffida, prevedendo che , salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa in esame non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si prevede poi che il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.