L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 159 del 22 luglio 2024, ha chiarito che l’ulteriore quinquennio agevolato previsto, per i lavoratori impatriati, dall’art. 5, c. 2-bis, del D.L. 39/2019 (Decreto Crescita) si applica anche nei confronti del lavoratore che, rientrato in Italia il 18 aprile 2019, abbia dapprima optato per un regime fiscale diverso (art. 24-bis del TUIR) e, solo successivamente (a decorrere dal 2022) abbia revocato il citato regime per passare a quello, complessivamente più vantaggioso, ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Nella fattispecie esaminata, l’stante, cittadino italiano, ha dichiarato:
· di essere stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni e di essere rientrato in Italia il 18 aprile 2019, usufruendo del regime per neoresidenti di cui all’art. 24-bisdel TUIR, negli anni 2019, 2020 e 2021;
· che, revocando l’opzione per il predetto regime, ha fruito del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, per i periodi di imposta 2022 e 2023;
· che, a novembre 2022, ha acquistato un immobile di tipo residenziale.
Premesso quanto sopra, lo stesso ha diritto a beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio con esercizio dell’opzione, in quanto:
· è rientrato in Italia nel periodo di imposta 2019 e, al 31 dicembre dello stesso periodo di imposta, possedeva i requisiti per beneficiare sia del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015), che del regime per neoresidenti (art. 24-bis, TUIR);
· al 31 dicembre 2019, non beneficiava del regime speciale per lavoratori impatriati, perché aveva optato per regime dei neoresidenti, ma rispettava comunque tutti i requisiti per l’applicazione del regime speciale in esame, successivamente applicato per gli anni 2022 e 2023. In questo caso, secondo l’A.E., ai fini del prolungamento del beneficio per ulteriori annualità, a partire dal primo anno d’imposta successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato, rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che sia stato potenzialmente beneficiario dell’agevolazione medesima nel periodo di imposta 2019, a nulla rilevando, quindi, che ne abbia effettivamente fruito in tale anno;
· con riferimento all’incumulabilità dei due regimi, richiamando la circolare 17/E del 2017 in cui è stabilito che ”Il divieto di cumulo, tuttavia, non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme”, l’applicazione del regime speciale per gli anni 2022 e 2023 rispetterebbe l’alternatività rispetto al regime per neoresidenti.