La pace contributiva fa il bis

Lug 23, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato un comunicato stampa che riprende i contenuti della circolare n. 69 del 2024, riguardante la reintroduzione dell’istituto della “Pace Contributiva”. Questa misura, valida per il biennio 2024-2025, consente ai lavoratori di riscattare fino a cinque anni di periodi contributivi scoperti, con l’obiettivo di anticipare il diritto alla pensione e incrementare l’assegno pensionistico.

Obiettivi e Benefici della Pace Contributiva

La “Pace Contributiva” è destinata ai cosiddetti “contributivi puri”, ossia coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. La misura permette a questi lavoratori di aumentare la propria carriera contributiva attraverso il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, purché questi periodi si collochino tra due periodi di lavoro. Questo strumento si rivolge agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata.

Dettagli sulla Misura

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell’INPS, i periodi riscattabili devono essere successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024. I periodi riscattati saranno validi sia per l’acquisizione del diritto alla pensione sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. Tuttavia, non è possibile riscattare periodi di attività lavorativa soggetti a obbligo di versamento contributivo, nemmeno se l’obbligo è già prescritto.

Condizioni e Modalità di Accesso

La facoltà di riscatto può essere esercitata su richiesta dell’assicurato, dei suoi superstiti o dei parenti entro il secondo grado, fino al 31 dicembre 2025. Per i lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, utilizzando i premi di produzione destinati al lavoratore stesso. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

La quantificazione dell’onere di riscatto è basata sul metodo di calcolo “a percentuale”, applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa di riferimento. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

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