Con il messaggio numero 2736, l’INPS ha diramato nuove indicazioni per la presentazione delle istanze di integrazione salariale a seguito dell’eccezionale ondata di calore che sta colpendo il territorio nazionale. Le nuove disposizioni sono rivolte a datori di lavoro e lavoratori le cui attività sono state sospese o ridotte a causa delle elevate temperature.
Richieste di integrazione salariale: le modalità
In considerazione dell’impatto del caldo eccessivo sulle attività lavorative, l’INPS ha delineato le procedure per richiedere le prestazioni di integrazione salariale. Queste includono il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà bilaterali, come previsto dagli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono invocare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. È sufficiente indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza senza allegarla.
Eventi meteorologici e temperature elevate
Per le sospensioni dovute al caldo eccessivo, le aziende possono presentare richieste di integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è consentito presentare due domande separate per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili con causali differenti, ma si terrà conto di entrambe le condizioni durante l’istruttoria.
Le integrazioni salariali possono essere riconosciute anche se la temperatura percepita, dovuta a fattori come umidità elevata o condizioni di lavoro particolari, risulta superiore a quella reale. Questo può accadere in ambienti non protetti dal sole o con macchinari che generano calore.
Specifiche per il settore agricolo
Nel settore agricolo, per sospensioni causate dal caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”. Per riduzioni dell’attività, si utilizza “CISOA eventi atmosferici a riduzione” secondo l’articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Condizioni speciali per le domande di integrazione salariale
Le domande con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità” o “evento meteo” per “temperature elevate” non richiedono l’anzianità di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva. Inoltre, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale e possono presentare le domande entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento.
L’informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione, specificando la durata prevista e il numero dei lavoratori coinvolti. Per le aziende dei settori edile e lapideo, tale informativa è obbligatoria solo per richieste di proroga oltre le 13 settimane continuative.