Con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, specificando le prerogative per gli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione, noti come “assicurati”. Questo documento segue la nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, che disciplina le modalità per la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
La normativa di riferimento, stabilita dall’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato diverse disposizioni che permettevano la costituzione automatica della posizione assicurativa nel FPLD per gli iscritti cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010. Di conseguenza, gli “assicurati” possono ora presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini originariamente previsti, che variavano da 90 giorni fino a due anni prima della cessazione del servizio.
Per gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010, la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa rimane possibile, in conformità con le normative vigenti al momento, come la legge n. 322/1958. Questo processo avviene automaticamente al termine del rapporto di lavoro senza conseguimento del diritto a pensione, salvo che l’assicurato abbia già maturato l’anzianità contributiva minima necessaria per la pensione di vecchiaia.
Il messaggio chiarisce che per le Casse come la CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD è attivabile solo su richiesta dell’interessato. Gli assicurati possono ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per richiedere la pensione anticipata, se possiedono almeno venti anni di contribuzione.
Inoltre, il documento delinea i processi per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, sottolineando che le domande devono rispettare i requisiti di iscrizione e contribuzione previsti dalla legge. Per gli iscritti cessati dopo il 30 luglio 2010, il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, purché i requisiti contributivi siano soddisfatti.
Infine, il messaggio sottolinea l’importanza per le amministrazioni statali di procedere con sollecitudine alla costituzione d’ufficio delle posizioni assicurative, evidenziando la necessità di collaborazione tra le diverse entità coinvolte per garantire la corretta gestione delle posizioni previdenziali.
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