Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale dell’11 giugno 2024. Questo decreto introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.
Ambito di applicazione
Il decreto abroga e sostituisce il decreto del 10 marzo 2016 e riguarda i lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Definizioni chiave
Lavoratori con disabilitàersone nelle condizioni previste dall’articolo 1 della Legge n. 68/1999.
Quota di riserva: numero di lavoratori con disabilità che i datori di lavoro devono avere alle loro dipendenze.
Lavorazioni a rischio elevato: attività con un tasso di premio INAIL elevato.
Autocertificazione dell’esonero
I datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione telematica entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato. L’autocertificazione deve includere informazioni dettagliate su base di computo, numero di lavoratori con disabilità e addetti a lavorazioni rischiose.
Contributo esonerativo
Il contributo esonerativo è pari a 39,21 euro per giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il pagamento viene effettuato tramite avvisi generati dalla piattaforma PagoPA. Il primo versamento copre il trimestre di riferimento e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese del trimestre.
Disposizioni transitorie
I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l’intero trimestre, garantendo continuità con l’esonero precedente.