Nuove modalità di versamento per l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili

Ago 5, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale dell’11 giugno 2024. Questo decreto introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.

Ambito di applicazione

Il decreto abroga e sostituisce il decreto del 10 marzo 2016 e riguarda i lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

Definizioni chiave

Lavoratori con disabilitàersone nelle condizioni previste dall’articolo 1 della Legge n. 68/1999.
Quota di riserva: numero di lavoratori con disabilità che i datori di lavoro devono avere alle loro dipendenze.
Lavorazioni a rischio elevato: attività con un tasso di premio INAIL elevato.

Autocertificazione dell’esonero

I datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione telematica entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato. L’autocertificazione deve includere informazioni dettagliate su base di computo, numero di lavoratori con disabilità e addetti a lavorazioni rischiose.

Contributo esonerativo

Il contributo esonerativo è pari a 39,21 euro per giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il pagamento viene effettuato tramite avvisi generati dalla piattaforma PagoPA. Il primo versamento copre il trimestre di riferimento e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese del trimestre.

Disposizioni transitorie

I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l’intero trimestre, garantendo continuità con l’esonero precedente.

Articoli recenti

Artigianato: firmato il rinnovo del CCNL per i settori della meccanica

Confartigianato ha reso noto che il 19 novembre 2024 è stato firmato con i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. Il rinnovo riguarda...

Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile, abbigliamento e moda

L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare...

Attività durante la malattia: quando può scattare il licenziamento?

La gestione delle assenze per malattia o infortunio dei dipendenti è spesso teatro di contenziosi, soprattutto quando emerge che il lavoratore svolge attività lavorative o extralavorative durante il periodo di assenza. Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta di...

TFR: coefficiente di rivalutazione Ottobre 2024

“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 ottobre 2024 – 15 novembre 2024 è stato fissato al 2,006939 (comunicato ISTAT). L’indice di novembre 2024 sarà diffuso il 16 dicembre 2024 secondo il...

INAIL: aggiornato il modello OT23 2025

L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 11050 del 12 novembre 2024, ha reso noto di aver apportato alcune modifiche al modello OT23 2025. Di seguito gli aggiornamenti: 1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la...