Con il fact sheet pubblicato il 30 luglio 2024 l’INAIL ha affrontato la problematica delle sostanze chimiche sensibilizzanti, sottolineando la crescente preoccupazione per la salute dei lavoratori e dei consumatori esposti a tali agenti. Secondo la normativa europea, un agente chimico è classificato come “sensibilizzante” se risponde ai criteri specifici definiti nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), suddividendosi principalmente in due categorie: “sensibilizzante respiratorio” e “sensibilizzante per la cute”.
La crescente attenzione al rischio correlato all’esposizione ai sensibilizzanti chimici è giustificata dai dati allarmanti: si stima che in Europa circa 5 milioni di persone siano sensibilizzate a varie sostanze, specialmente in seguito al contatto con articoli tessili o di cuoio. Nel contesto della pelle, l’inventario delle classificazioni ed etichettature indica che più di 14.000 sostanze presentano un rischio di sensibilizzazione cutanea, con oltre 1.000 classificazioni armonizzate.
L’utilizzo di sensibilizzanti chimici è regolamentato dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), che impone restrizioni su diversi composti, tra cui i composti del cromo (VI) nel cuoio e nel cemento, i composti del nichel in oggetti di bigiotteria, il dimetilfumarato usato come antimuffa, e i diisocianati. Particolare attenzione è posta anche su oltre 1.000 sostanze chimiche sensibilizzanti cutanee impiegate in indumenti e calzature, per le quali l’ECHA propone limitazioni che potrebbero prevenire nuove allergie cutanee e alleviare i sintomi di chi già ne soffre, con benefici sanitari stimati in almeno 708 milioni di euro annui.
La sensibilizzazione chimica è definita come l’azione di un agente chimico capace di scatenare una risposta immunologica anomala. Tale processo non deve essere confuso con l’irritazione o la corrosione, che coinvolgono diversi meccanismi biochimici. L’esposizione iniziale a un sensibilizzante non produce sintomi evidenti ma predispone l’organismo, mentre esposizioni successive possono causare reazioni avverse di vario grado, da eritemi a lesioni cutanee, o da rinite allergica ad asma nel caso di sensibilizzanti respiratori.
Il documento evidenzia che il rischio di esposizione ai sensibilizzanti riguarda non solo i consumatori ma anche i lavoratori in vari settori industriali. Gli ambienti di lavoro a rischio includono quelli manifatturieri, l’edilizia, l’industria automobilistica, il settore cosmetico e farmaceutico. La valutazione del rischio, secondo il Titolo IX, Capo I, del d.lgs. 81/2008, deve considerare le principali vie di ingresso nel corpo umano, privilegiando inalazione e assorbimento cutaneo. Se la valutazione indica un rischio significativo per la salute dei lavoratori, devono essere adottate misure di prevenzione e protezione specifiche.
La complessità della gestione del rischio da esposizione a sensibilizzanti chimici è ulteriormente complicata dalla natura multifattoriale del processo di sensibilizzazione e dalla necessità di valutazioni approfondite, spesso sovrastimate rispetto ai monitoraggi ambientali e biologici. La sorveglianza sanitaria gioca un ruolo cruciale, come indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro del 2012, per prevenire l’insorgenza di malattie professionali correlate a tali sostanze.
Alla luce di queste considerazioni, INAIL sottolinea l’importanza di una rigorosa valutazione dell’uso di prodotti contenenti sensibilizzanti e l’implementazione di efficaci misure di prevenzione, basate principalmente sull’informazione e la formazione dei lavoratori. Le figure della sicurezza, in particolare il medico competente, sono essenziali per garantire una corretta valutazione degli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione a sensibilizzanti chimici.