La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».
Ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale del successivo art. 230-ter del codice civile, che riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
Per «conviventi di fatto» si intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».
Pertanto, anche il convivente di fatto che collabora nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento, nonché è titolare dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare.