Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the iubenda domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /srv/www/bluwayit/html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /srv/www/bluwayit/html/wp-includes/functions.php on line 6114
Frontalieri: imposta sostitutiva sui redditi in Svizzera | Bluway

Frontalieri: imposta sostitutiva sui redditi in Svizzera

Ago 27, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Sulla G.U. n. 186/2024 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2024 n. 113, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, all’art. 6 prevede anche i lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all’allegato 1 possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Il DDL di conversione del DL 113/2024 inizierà il suo iter parlamentare dall’aula del Senato a partire dalla seduta dell’11 settembre 2024.

Si evidenzia che l’Allegato 1 individua i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Per fruire dell’imposta sostitutiva devono sussistere le seguenti condizioni:

          Il lavoratore deve essere frontaliere come definito dall’art. 2 dell’Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020.

          Il lavoratore tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo ha svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

          I redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo l’art. 3 dell’Accordo.

Se il lavoratore frontaliere esercita la citata opzione (da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi), le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

La norma prevede che le l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco di cui all’allegato 2 che alla data di entrata in vigore dell’Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Infine, si segnala che i lavoratori frontalieri che esercitano l’opzione detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta alla regione di residenza.

Articoli recenti

Artigianato: firmato il rinnovo del CCNL per i settori della meccanica

Confartigianato ha reso noto che il 19 novembre 2024 è stato firmato con i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. Il rinnovo riguarda...

Nuove regole sulla malattia nel Ccnl tessile, abbigliamento e moda

L'11 novembre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore tessile, abbigliamento e moda. L'intesa, valida dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, introduce significative novità, in particolare...

Attività durante la malattia: quando può scattare il licenziamento?

La gestione delle assenze per malattia o infortunio dei dipendenti è spesso teatro di contenziosi, soprattutto quando emerge che il lavoratore svolge attività lavorative o extralavorative durante il periodo di assenza. Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta di...

TFR: coefficiente di rivalutazione Ottobre 2024

“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 ottobre 2024 – 15 novembre 2024 è stato fissato al 2,006939 (comunicato ISTAT). L’indice di novembre 2024 sarà diffuso il 16 dicembre 2024 secondo il...

Bonus Natale: non serve più il coniuge a carico

Sulla GU n.267/2024 è stato pubblicato il DL n. 167  del 14 novembre 2024, che modifica l’art. 2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024) dedicato al c.d. Bonus Natale, sopprimendo la condizione che anche il coniuge del lavoratore richiedente sia fiscalmente a carico. Più...