Come prevenire i rischi a cui sono esposti i videoterminalisti

Ago 30, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il progresso scientifico e tecnologico ha portato ad un aumento del numero di lavoratori che nell’esercizio della propria funzione passano le ore davanti a un computer. L’attenzione a questa mansione è iniziata a partire dal 1994 con l’uscita della 626, per poi passare dagli anni 2000, quando il Ministero del lavoro ha pubblicando delle linee guida per la prevenzione da disturbi fisici e mentali che possono essere provocati dall’utilizzo del videoterminale.

Di cosa si tratta

Con il termine videoterminalista il D.Lgs 81/08 indica tutti quei lavoratori che nell’esercizio della propria mansione utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per un tempo di almeno 20 ore settimanali. Nel mondo di oggi, il conteggio delle ore è diventato anacronistico, in quanto il lavoro al pc rappresenta la realtà quotidiana della maggior parte degli impiegati europei e supera sempre e comunque le 20 ore settimanali, tanto che ormai non viene più conteggiato o richiesto.

Il videoterminale è lo schermo alfanumerico o grafico e quindi comprende tutti i tipi di monitor, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

I principali rischi a cui sono esposti i videoterminalisti sono:

Disturbi alla vista o agli occhi;
Danni o problemi muscolo-scheletrici;
Soffrire di affaticamento fisico e mentale;

Fattore importante per prevenire tutti questi rischi è rendere la postazione di lavoro ergonomica, la quale comprende:

Seduta;
Schermo;
Piano di lavoro;
Accessori: mouse, tastiera, software, modem, stampanti…);

La postazione deve garantire dei requisiti essenziali che garantiscono al lavoratore di svolgere la propria mansione in maniera idonea e sicura:

Schermo:

Regolabile e orientabile in base alle esigenze;
Posto ad una distanza di circa 50-70 cm;
Buona risoluzione e privo di riflessi;
Immagine deve essere stabile;
Contrasto e brillantezza devono essere regolabili;

Tastiera e dispositivi di puntamento:

Regolabili e posizionati in modo che il lavoratore mantenga una posizione confortevole;
Leggibile;
Mouse o altri dispositivi devono essere posizionati sullo stesso piano della tastiera e facilmente utilizzabili;

Piano di lavoro:

Stabile e di dimensioni sufficienti per posizionare videoterminale e strumenti accessori e permettere al lavoratore di assumere una posizione confortevole;
L’altezza del piano di lavoro deve essere compresa tra i 70 e 80 cm;
Abbastanza profondo per garantire al lavoratore la distanza tra monitor e occhi;

Seduta:

Confortevole, stabile e permettere libertà nei movimenti;
Schienale che fornisca un adeguato supporto dorso-lombare;
Schienale regolabile nell’altezza e nell’inclinazione;
Sedile deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitarne gli spostamenti e i movimenti del lavoratore;
Poggiapiedi per permettere una postura adeguata degli arti inferiori;

Conclusioni:

Il Datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre al minimo i rischi correlati al videoterminale, considerando anche le particolarità di ogni singolo lavoratore e delle modalità di lavoro. Oltre a rendere il luogo di lavoro ergonomico e a garantire una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, il Datore di lavoro deve sottoporre i videoterminalisti periodicamente alla Sorveglianza Sanitaria, la quale è volta a controllare la vista e i disturbi legati agli occhi e all’apparato muscolo-scheletrico.

Articoli recenti

Lavoro intermittente e attività discontinue

Sulla G.U. n. 95/2025 è stata pubblicata la Legge 7 aprile 2025 n.56 che abroga la tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n.2657 che riporta le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. L’abrogazione impatta sul...

Borse di studio ed esenzione fiscale

La legge 79/2025, di conversione del DL 45/2025, interviene sull’imponibilità delle borse di studio erogate agli studenti, in particolare con due disposizioni: l’art. 1-bis, c. 4 e l’art. 10, c. 1-bis. La prima norma modifica l’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio...

Attivo il Piano Caldo 2025 per proteggere la salute dei lavoratori

È attivo il Piano Caldo 2025 del Ministero della Salute per prevenire i rischi legati alle ondate di calore, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il sistema prevede bollettini giornalieri in 27 città italiane, livelli di allerta graduati e misure di...

Voce di tariffa 0722: indicazioni operative sull'attività d'ufficio

L’INAIL, con la circolare n. 38 del 24 giugno 2025, interviene sulla voce di tariffa 0722, precisando che, a seguito della nuova declaratoria delle Tariffe dei premi 2019, la stessa adesso non si riferisce più solo al personale che fa uso diretto di videoterminali e...

Bonus giovani: da luglio richiesto sempre l’incremento occupazionale

L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha informato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani ex art. 22 del D.L. 60/2024, l'aumento...

No al TFR in busta paga ogni mese

L'anticipo del TFR in busta paga ogni mese è una modalità di anticipazine illegittima e contraria allo spirito del TFR, anche se concordata direttamente col lavoratore. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 13525 del 20 maggio 2025 con la quale i...

In G.U. il Decreto sulla tracciabilità delle spese

Sulla G.U. n. 138/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 che modifica, tra l’altro, l’art. 51, c. 5, quinto periodo del TUIR precisando che il rimborso delle spese con sistemi di pagamento tracciabili per vitto, alloggio, viaggio e trasporto...

Spettacolo: novità 2025 per l’indennità di discontinuità

L’INPS, con la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, ha illustrato le novità relative all’indennità di discontinuità (IDIS) a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al D.lgs 175/2023. La...