L’INPS, con il messaggio n. 2909 del 30 agosto 2024, ritorna sulla gestione delle istanze di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5 del Dlgs 151/2001, in caso di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro.
In particolare, viene precisato che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione.
Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell’indennità spettante, l’INPS dovrà accertare l’importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell’evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.
Sull’argomento, un primo intervento c’era già stato con il Messaggio Hermes n. 28997/2010, con il quale l’Istituto previdenziale aveva fornito alcune indicazioni, ricordando che in via generale, l’art. 1 del DL 663/1979 prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le citate indennità, ponendo successivamente a conguaglio l’importo di detti trattamenti con i contributi e le altre somme dovuti all’INPS, fatte salve le fattispecie di pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo art.1 dello stesso Decreto.
La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo c.d. saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.
Integrando il precedente messaggio, l’INPS riepiloga le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto.
Si tratta, più precisamente dei seguenti:
– Il datore di lavoro è stato sottoposto a procedura concorsuale;
– L’azienda ancora attiva rifiuta espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;
– L’INPS sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;
– L’ITL, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
– L’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con un datore di lavoro la cui attività è stata successivamente cessata;
– Aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione, mancando la previsione del CCNL.
Quando ricorrono questi casi, se il lavoratore ha presentato l’apposita istanza, l’INPS verificherà se sono stati fatti dal datore di lavoro eventuali conguagli da parte del datore, prima di procedere al pagamento della prestazione.
Quindi, l’INPS riconoscerà le somme dovute al netto delle anticipazioni eventualmente già effettuate dal datore di lavoro.