Protezione da agenti cancerogeni: la direttiva (UE) 2022/431 e il recepimento in Italia

Set 3, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Con Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 92 del 30 agosto 2024, il Governo recepisce in via definitiva la direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Vediamo insieme cosa cambia, perché è importante e come dovranno adeguarsi i Datori di Lavoro.

Cosa tratta

La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l’ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Tale ampliamento viene motivato dalla considerazione che, secondo i dati scientifici più aggiornati, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Di conseguenza, anche queste sostanze possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori. Non solo: mettendo sullo stesso piano le sostanze cosiddette “reprotossiche” con le sostanze cancerogene e mutagene, la direttiva risulta finalmente coerente con il regolamento (CE) n.1907/2006 REACH. La nuova direttiva rivede, inoltre, i valori limite di esposizione di alcune sostanze, come piombo, nichel e benzene (Allegato III e III bis della direttiva).

Cosa prevede il recepimento in Italia? Già a giugno 2024, il Consiglio dei Ministri aveva indicato gli ambiti di intervento:

La valutazione dei rischi alla luce delle nuove considerazioni sulle sostanze tossiche per la riproduzione umana e dei nuovi lavori limite di esposizione;
L’esclusione o la riduzione dell’esposizione;
Le misure tecniche, organizzative e procedurali, considerando sia situazioni di esposizione prevedibile sia quelle non prevedibili, le modalità di accesso alle zone di rischio e le misure di prevenzione individuale;
L’informazione e la formazione dei lavoratori;
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
Le informazioni da fornire alle autorità competenti;
La conservazione della documentazione.

Quando entra in vigore?

Si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, manca aggiornamento ufficiale D. Lgs. 81/08.Indicazioni operativeRisulta, quindi, chiaro che è necessario applicare quanto precedente disposto dalla direttiva 2004/37/CE anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, considerando anche l’aggiornamento dei valori limite di esposizione.

Il Datore di Lavoro dovrà quindi:

Aggiornare il DVR, includendo, nella valutazione del rischio per le sostanze cancerogene e mutagene, le tossiche per la riproduzione umana. Questo sia nella valutazione dell’esposizione, nelle misure di eliminazione o riduzione della stessa, incluse le procedure interne;
Provvedere alla necessaria formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
Collaborare con il Medico Competente per individuare eventuali aggiornamenti nel protocollo sanitario o la necessità di sottoporre ulteriori lavoratori a sorveglianza sanitaria, ad esempio nel caso di superamento di un valore limite biologico.

I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne devono dare segnalazione all’INAIL.

In allegato Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2022/431 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2022.

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