La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22993 del 2024, ha rigettato il ricorso presentato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in merito a una controversia sull’indennità di disoccupazione ASpI. La questione è sorta in seguito alla decisione della Corte d’Appello di Bologna, che aveva riconosciuto a un cittadino in custodia cautelare il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il contesto del caso
Il soggetto in questione era stato detenuto in custodia cautelare dal 28 ottobre 2014 e licenziato il 21 novembre dello stesso anno. Il 21 gennaio 2015 aveva inoltrato la domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI, ma l’INPS aveva riconosciuto il diritto alla prestazione solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui è stata rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1027 del 2018, aveva stabilito che lo stato di detenzione certificasse automaticamente la condizione di disoccupazione, rendendo non necessaria la dichiarazione di disponibilità al lavoro.
Il ricorso dell’INPS
Nel ricorso presentato, l’INPS ha sostenuto che la dichiarazione di immediata disponibilità, prevista dalla normativa vigente, è un requisito essenziale per ottenere l’indennità di disoccupazione ASpI, anche per chi si trova in stato di detenzione. L’Istituto ha argomentato che non è possibile ignorare tale requisito formale, previsto espressamente dalla legge.
La decisione della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 22993/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, confermando che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è un elemento imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. La Corte ha sottolineato che tale dichiarazione non è incompatibile con lo stato di detenzione, e che le norme consentono comunque ai detenuti di presentarla.
Secondo la Corte, la dichiarazione non può essere considerata un adempimento puramente formale, poiché essa certifica la disponibilità effettiva del lavoratore a svolgere attività lavorative, requisito essenziale per l’accesso all’indennità ASpI.