Il D.L. 48/2023 (L. 85/2023), meglio noto come Decreto Lavoro, ha introdotto, in via transitoria, un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni. Le assunzioni devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022 – 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 68/1999.
L’incentivo è ammesso nell’ambito delle risorse complessive individuate e confluenti in un apposito Fondo istituito presso il MEF, risorse in ogni caso non superiori a 7 milioni di euro per il 2023.
La definizione della misura dell’incentivo era demandata ad un decreto attuativo, da emanarsi entro il 1° marzo 2024, contenente la definizione delle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo.
Operatività – Sulla GU n. 197/2024 è stato pubblicato il citato decreto interministeriale del 27 giugno 2024, in leggero ritardo rispetto ai termini legislativamente previsti.
A norma del provvedimento di cui sopra, il contributo può essere richiesto, oltre che dagli enti del terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, ed è erogato nella misura pari a 12.000,00 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.
Il decreto disciplina, infine, la procedura da seguire per il contributo, nonché le modalità di erogazione.
Le istruzioni dell’INPS – L’Istituto di previdenza sociale, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande riferite all’incentivo di cui all’art. 28 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023), previsto in caso di assunzione di persone con disabilità.
I soggetti ammessi al beneficio, sono (si tratta, sostanzialmente, di una conferma di quanto indicato nel D.I. 27.6.2024):
a) enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
b) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
L’incentivo è riconosciuto in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione. È, inoltre, riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, che avvenga nel medesimo periodo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.
A pena di decadenza, la trasmissione delle domande deve avvenire dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.
Inoltre, deve essere allegato il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del messaggio 2906/2024, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4 (si veda box sotto), utili per l’istruttoria delle domande:
· le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
· l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
· i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).
Il file in formato .csv, contenente i dati utili all’istruttoria, si ottiene dal template di cui all’Allegato n. 3, dopo avere inserito correttamente tutti i dati richiesti e aver effettuato il salvataggio con nome, selezionando in “salva come” l’opzione “CSV, delimitato dal separatore di elenco (*.csv)”.
ALLEGATO 4 – STRUTTURA DATI
I dati delle richieste sono trasmessi dalle aziende e dagli intermediari delegati in formato CSV secondo la struttura descritta nella seguente tabella.
DATI AZIENDA
CAMPI
REGOLE COMPILAZIONE
Tipologia-Azienda
La colonna “Tipologia-Azienda” deve contenere uno dei seguenti valori: T1; T2, T3; (vedere elenco successivo)
Numero-Repertorio-RUNTS
Da compilare se Tipologia-Azienda = T1
Codice Fiscale Onlus/ ODV-APS
Da compilare se Tipologia-Azienda = T2 o T3
Provvedimento-Iscrizione-Anagrafe
Da compilare se Tipologia-Azienda = T2
Data-Provvedimento
Da compilare se Tipologia-Azienda = T2
IBAN
estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all’ente richiedente
DATI ASSUNZIONE DIPENDENTI
CAMPI
REGOLE COMPILAZIONE
Codice-Fiscale-Lavoratore
La colonna “Codice-Fiscale-Lavoratore” deve contenere il codice fiscale del lavoratore, validato all’anagrafe tributaria
Codice-Comunicazione-Unilav
La colonna “Codice-Comunicazione-Unilav” deve contenere il codice della comunicazione obbligatoria afferente a tipi contratto:
• • A.01 (Assunzione a tempo indeterminato)
• • A.03 (Rapporto di lavoro a termine trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
Data-Inizio-Rapporto-Lavoro
La data di inizio o trasformazione del rapporto di lavoro, deve essere compresa tra il 01/08/2020 al 30/09/2024
Codice – Comunicazione Unilav
La colonna deve contenere il codice di comunicazione della eventuale cessazione del rapporto di lavoro
Data-Fine-Rapporto-Lavoro
L’eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro
Tipologia-Azienda
T1
Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;
T2
organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritta nella relativa anagrafe.
T3
organizzazioni di volontariato/associazione di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117