“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 agosto 2024 – 14 settembre 2024 è stato fissato al 1,756939 (comunicato ISTAT).
L’indice di settembre 2024 sarà diffuso il 16 ottobre 2024 secondo il calendario dell’ISTAT
· Indice: 120,1
· Variaz. su Dic. ’97: 1,009251
· Rid. 75%: 0,756939
· Perc. Fissa 1,000
· Perc. Progr.: 1,756939
· Coeff. Cap. riv.: 1,01756939
· Mont. Progr.: n.d.
Esempio:
· Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 17 agosto 2024
· TFR maturato al 31 dicembre 2022: € 72.216,01(*)
· TFR maturato dal 1° gennaio al 31 agosto 2024: € 160,00
· Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: € 80,00
TFR al 31 dicembre 2022 (*): € 72.216,01 + rivalutazione (1,756939% di € 72.216,01)
= € 1.268,79 +
TFR periodo 1° gennaio – 31 agosto 2024: € 160,00 +
Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 € 80,00 –
Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte € 73.564,80
(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2017.
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%”.