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ExtraUE: nulla osta solo se i lavoratori risultano formati all’estero | Bluway

ExtraUE: nulla osta solo se i lavoratori risultano formati all’estero

Set 20, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il Ministero dell’interno, con la nota 6 settembre 2024, ha comunicato che le domande di nulla osta al lavoro ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/98 (modello di domanda LFE) potranno essere inoltrate telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente solo se, a seguito di verifica, il lavoratore richiesto risulti tra coloro che sono stati formati all’estero nell’ambito degli appositi programmi di formazione.

Diversamente, l’istanza compilata rimarrà nello stato “da inviare” e non potrà essere istruita”.

L’intervento del Ministero dell’interno ruota intorno all’art. 23 del TU immigrazione secondo cui i lavoratori stranieri che hanno frequentato all’estero programmi di formazione professionale e civico linguistica approvati dal Ministero del Lavoro, possono entrare in Italia ed essere assunti in qualunque momento dell’anno, al di fuori delle quote dei decreti flussi.

Come ricorda il portale governativo integrazionemigranti.gov.it, si tratta di una novità introdotta nel 2023 nel TU dell’Immigrazione per rispondere al fabbisogno di lavoratori espresso dalle imprese.

All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del lavoro, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. In caso di esito negativo, il sistema non consente l’invio della richiesta, ma il modulo compilato è conservato sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.

La domanda  di nulla osta al lavoro può essere inviata anche da un’ agenzia di somministrazione, come ricorda la circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro del 10 agosto 2023.

Sì coglie l’occasione per ricordare che anche per assumere un lavoratore formato all’estero è necessario produrre l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

Invece non è necessaria la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro.

Trascorsi 60 giorni  dall’invio delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla  relativa domanda presentata dal cittadino straniero.   Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia.

Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi.  L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Resta fermo che entro 8 giorni lavorativi all’ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione un appuntamento per la firma del contratto di soggiorno.

Al momento della convocazione, il lavoratore straniero e il datore sottoscrivono il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV)  da parte del datore di lavoro.

Al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

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