La Camera dei deputati ha approvato il DDL di conversione del DL 113/2024, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, prevede anche l’erogazione di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti pari a 100 euro per l’anno 2024.
Infatti, al testo del DL 113/2024 è stato aggiunto l’art. 2.bis che riconosce un importo una tantum al lavoratore dipendente in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
– Il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
– Deve avere fiscalmente a carico sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. E’ tuttavia sufficiente che il lavoratore abbia fiscalmente a carico soltanto il figlio qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato (ferma restando la condizione che il lavoratore abbia altresì almeno un figlio a carico) anche per i casi in cui il soggetto fiscalmente a carico sia invece costituito da una delle due parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 20 maggio 2016, n. 76);
– l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro.
Si prevede che la misura dell’indennità sia proporzionalmente ridotta (rispetto all’importo suddetto di 100 euro) qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.
L’indennità una tantum in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ed è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.
Il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il datore ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme (non spettanti al lavoratore).
Il medesimo datore ha diritto a compensare fiscalmente l’importo dell’indennità erogata, a partire dal giorno successivo alla medesima erogazione. Per i casi in cui le retribuzioni non siano state assoggettate a ritenuta o in cui l’indennità comunque non sia stata erogata dal sostituto di imposta, l’indennità (se spettante) è riconosciuta in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi del 2025.
Il DDL di conversione invece conferma il testo originario dell’art. 6 del DL 113/2024 contenente disposizioni inerenti il nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, decorrere dal periodo d’imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati “nuovi frontalieri”.
Nello specifico, tale regime consiste nella facoltà di applicare, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, senza diritto al credito d’imposta in Italia.