L’INAIL, con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio, introdotto dall’art. 30 del D.L. 19/2024 (L. 56/2024), a far data dal 1° settembre 2024.
In particolare, per le omissioni contributive, dal 1° settembre u.s., si applica il seguente regime:
1) se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
2) negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito per le omissioni dalla norma nella formulazione previgente.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo, continuano, inoltre, a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/1973, come stabilito dall’art. 116, c. 9, della L. 388/2000.
Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo. Il periodo sanzionato oggetto dell’inadempienza decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del premio fino a quello dell’effettivo pagamento.
Con riguardo ai profili procedurali, le sanzioni civili per omissione continuano a essere calcolate tramite le attuali procedure batch che rilevano i giorni di ritardo intercorrenti tra la data di effettivo pagamento (risultante dall’attribuzione dell’incasso proveniente dai flussi telematici F24 e F24 EP) e la data di scadenza della richiesta presente nella situazione contabile di ogni codice ditta.
Dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di 120 giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nel caso in cui tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrano più di 120 giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, sempre entro il tetto del 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Per ciò che concerne l’evasione contributiva, si rileva innanzi tutto che la stessa, in base alla nuova formulazione, è connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato:
– entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, si applica, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
– entro 90 giorni dalla denuncia, si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro 30 o 90 giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
Inoltre, è sempre ammessa la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento presentando istanza di rateazione ai sensi dell’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 38910/1989); in questo caso, l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole (tasso ufficiale di riferimento + 5,5 oppure tasso ufficiale di riferimento + 7,5) è subordinata al pagamento della prima rata.
In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l’evasione contributiva.
Infine, nell’ipotesi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, a decorrere dal 1° settembre 2024, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per l’omissione o per l’evasione contributiva nella misura del 50%.
Come nel caso delle spontanee regolarizzazioni entro dodici mesi, in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione civile ridotta al 50% è subordinata al versamento della prima rata e in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l’evasione contributiva