È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024, il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Tra le tantissime novità, il provvedimento modifica l’art. 4 del T.U. Immigrazione, disciplinante le modalità di ingresso nel territorio dello Stato, prevedendo che (nuovo c. 4-bis), all’atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscano gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste. Norma applicata alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.
Inoltre, viene previsto (nuovo c. 7-bis) che non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso l’art. 10-bis della L. 241/1990 secondo cui il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Modificando l’art. 5-bis del T.U. Immigrazione, sul contratto di soggiorno viene abrogato il c. 3 secondo cui il contratto di soggiorno doveva essere sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.
Viene modificato l’art. 9-bis del TU immigrazione prevedendo che la conversione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo possa avvenire al di fuori dei flussi d’ingresso.
In riferimento ai flussi 2025 (art. 2 del D.L. 145/2024), si stabilisce, infine, che le richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 potranno essere precompilate dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 attraverso il portale informativo messo a disposizione dal Ministero dell’interno. Le modalità saranno definite da una circolare congiunta.
Riguardano, nello specifico, i seguenti click day:
• 5 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati non stagionali;
• 7 febbraio 2025 per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e socio sanitari;
• 12 febbraio 2025 per gli stagionali agricoli e primo invio per il settore turistico alberghiero;
• 12 febbraio 2025 per badanti di anziani con una età dagli 80 anni in su e per persone portatrici di handicap.
Invece, potranno essere precompilate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 le domande di nulla osta da presentarsi entro il 1° ottobre 2025.
Si tratta del secondo click day destinato ai lavoratori del settore turistico alberghiero.
Un approfondimento completo e dettagliato sull’argomento sarà disponibile dal 17 ottobre 2024 sul sito.