Nella seduta del 9 ottobre 2024, La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 1532-bis “Disposizioni in materia di lavoro”, che contiene modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
Cosa tratta
Il testo approvato dalla Camera presenta alcune novità relativamente alla sorveglianza sanitaria, in particolare:
Introduce all’art.38 il controllo del mantenimento dei requisiti per i medici competenti, tramite i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina;
Aggiunge all’art.41 la possibilità che sorveglianza sanitaria venga svolta anche quando ritenuto opportuno dalla valutazione dei rischi a cui il medico competente collabora, oltre ai casi per cui è già prevista;
Chiarisce, nello stesso articolo, che le visite cosiddette “preassuntive” rientrano nel più ampio concetto delle visite preventive;
Una modifica rilevante riguarda il rientro dei lavoratori dopo periodi di malattia superiori a 60 giorni, per cui il disegno di legge cancella di fatto l’obbligo della visita medica per la ripresa dell’attività lavorativa, ma lascia al medico competente la possibilità di valutare quando è necessaria o quando può essere rilasciato un giudizio di idoneità senza;
Viene chiarito, infine, che in caso di ricorso contro il giudizio espresso dal medico competente, le domande debbano essere indirizzate all’azienda sanitaria locale.
Il disegno di legge agisce anche in materia di luoghi di lavoro, in particolare sull’art. 65 “Locali sotterranei o seminterrati”, introducendo anche l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso per attività lavorative di tali locali, allegando documentazione che evidenzi il rispetto dei requisiti per cui possono essere utilizzati in deroga, ovvero:
Uso per lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili;
Idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Il testo interviene poi sul D.lgs. 81/17, in materia di smart working, stabilendo un termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile, ovvero entro 5 giorni dall’inizio dell’attività.