La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26320 del 9 ottobre 2024, ha statuito che le modifiche peggiorative al rapporto di lavoro devono essere sottoscritte, tra le parti, in una delle sedi protette previste dal quarto comma dell’art. 2113 c.c. Solo in questa circostanza le medesime possono risultare valide ed inoppugnabili.
Nella fattispecie esaminata, è stata rilevata la nullità di un accordo con cui un dirigente aveva accettato la riduzione della retribuzione. Il medesimo atto, infatti, per essere valido, avrebbe dovuto, comunque, essere formalizzato in una delle sedi protette, indipendentemente dal fatto che tale modifica non comportava una variazione delle mansioni.