Bonus Natale: erogazione solo in caso di richiesta del lavoratore

Ott 17, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

Destinatari

Lavoratori dipendenti (titolari di reddito di lavoro dipendente) con qualsiasi qualifica (compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente), a prescindere dalla tipologia contrattuale (determinato, indeterminato, part-time, intermittente).

Sono invece esclusi i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR, esempio: co.co.co; amministratori; stagisti), fermo restando che anche tali redditi cumulano ai fini della verifica del limite di € 28.000.

Importo del bonus

100 euro, da rapportare al periodo di lavoro.

Sono considerati utili al calcolo dell’importo spettanti, i giorni che danno diritto alla retribuzione, ovvero i giorni riconosciuti ai fini dell’assegnazione della detrazione d’imposta per il lavoro dipendente (max 365 giorni anche se il 2024 è bisestile – art. 13, c.1, TUIR).

I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta (A.d.e., risposta a interpello 295/2019).

Si devono comprendere anche le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi coincidenti devono essere computati una sola volta.

Esempio 1

Lavoratore a tempo indeterminato

Durante il 2024 è rimasto assente per aspettativa non retribuita dal 1.4 al 30.6 (giorni 91)

Ha i requisiti per percepire il bonus

Ammontare del bonus: 100/365*274 = € 75.07

Esempio 2

Lavoratore assunto (primo impiego) il 1°.10.2024 (92 giorni)

Ha i requisiti per percepire il bonus

Ammontare del Bonus: 100/365*92 = € 25,21

Nessuna riduzione dell’importo spettante è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, esempio part time orizzontale, verticale e ciclico (precisazione già presente nella circ. 3/1998 e 326/1997); in sostanza, il bonus, qualora spettante, non va riproporzionato in funzione della percentuale di part time e pertanto se il contratto è attivo per tutto l’anno 2024 il bonus spetta per intero.

Esempio

Part time orizzontale 50% (20 ore settimana) rispetto al tempo pieno (40 ore settimana), prestazione resa per tutto il 2024 (condizioni soddisfatte per ottenere il bonus): valore del bonus € 100 (non si effettua il riproporzionamento alla percentuale part time);

NB – in presenza di altri rapporti coincidenti, il bonus potrebbe non essere dovuto qualora la sommatoria dei redditi determini un valore superiore a € 28.000; qualora rimanessero ancora soddisfatte le condizioni il bonus rimane € 100 e verrà erogato dal datore di lavoro scelto dal lavoratore (a cui ha presentato la dichiarazione).

Part time verticale 50% (6 mesi anno), contratto attivo per tutto l’anno 2024 (condizioni soddisfatte per ottenere il bonus): valore del bonus € 100.

              
Condizioni necessarie per ottenere il bonus (devono ricorrere congiuntamente)

Requisito reddituale

Il reddito complessivo annuo (riferito al 2024, percepito entro il 12.1.2025) non deve essere superiore a € 28.000.

Per impatriati e docenti/ricercatori rientrati in Italia, si considera il reddito al lordo dell’agevolazione fiscale.

Deve invece essere escluso dal computo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per individuare il reddito complessivo (secondo l’art. 8, c.1, del DPR 917/1986 “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni”), l’Agenzia delle entrate precisa che occorre prendere in considerazione il concetto di “reddito di riferimento” utilizzabile per la determinazione delle agevolazioni fiscali. In particolare, occorre includere anche: i redditi assoggettati a cedolare secca; i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni; le quote di agevolazione ACE; le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva.

Carichi familiari

Occorre avere il coniuge (ovvero l’unito civilmente, L. 76/2016) non legalmente e effettivamente separato e almeno un figlio (anche nato fuori dal matrimoni, riconosciuto, adottivo o affidato – si ritiene che la condizione risulti soddisfatta anche qualora il figlio sia nato nel corso del 2024) che risultano fiscalmente a carico (non devono quindi possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, superiori a € 2.840,51 ovvero, per i figli di età non superiore a 24 anni, a € 4.000).

In alternativa, è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico quando nei suoi confronti, se più favorevole, può essere applicata la detrazione per il coniuge (mancanza dell’altro genitore o quest’ultimo non ha riconosciuto i figli naturali e il dipendente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato, ovvero se ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dipendente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato – nucleo c.d. monogenitoriale).

Pertanto, al di fuori delle suddette condizioni, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, il dipendente non ha diritto all’indennità una tantum, a prescindere dal livello dei redditi e quindi anche nell’ipotesi che il reddito dei due coniugi sia inferiore al suddetto limite di 28.000 euro.

Infatti, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, ed entrambi lo abbiano riconosciuto, l’indennità NON spetta:

al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Capienza d’imposta per i redditi di lavoro dipendente

Il lavoratore richiedente non deve risultare incapiente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In pratica, quindi, l’imposta lorda deve risultare superiore all’ammontare delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente – art. 13, c. 1, del TUIR, esclusi i redditi derivanti da pensione e dagli assegni ad essi equiparati.

L’Agenzia delle entrate precisa che non va presa in considerazione la riduzione di 75 euro espressamente prevista per il trattamento integrativo.

Sarebbe opportuno che l’Agenzia chiarisse se eventuali premi di risultato detassati, o le mance detassate, devono essere considerati ai fini della verifica (in questo caso solo teorica) della capienza.

Tale considerazione era stata fornita con la circolare 29/2020 (vedi box) per il calcolo del trattamento integrativo, richiamata da quella in esame. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle mance detassate.

Al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di risultato, si ritiene che il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. 

 

Esenzione

Il bonus non concorre a formare reddito di lavoro dipendente sia fiscalmente sia, come rilevabile da dossier parlamentare, contributivamente (armonizzazione).

Corresponsione del bonus da parte del sostituto d’imposta

Il dipendente deve presentare apposita richiesta scritta attestante il diritto al bonus (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47, DPR 445/2000), con l’indicazione, altresì, del codice fiscale del coniuge o dell’unito civilmente e del/dei figlio/figli.

A tal proposito, la circolare n. 19/2024 precisa che è sufficiente indicare il codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico.

Nel caso di più rapporti di lavoro, il dipendente richiedente consegnerà al datore che erogherà il bonus (ovvero quello a cui è in forza al momento dell’erogazione della 13ma), le certificazioni uniche dei precedenti rapporti al fine di calcolare l’esatto ammontare del bonus.

Nel caso di più rapporti contemporanei (ad esempio più part time), il lavoratore sceglie il datore cui chiedere il bonus, specificando nella dichiarazione sostituiva i dati necessari per la determinazione del bonus.

Il ruolo del sostituto d’imposta

Il sostituto, che è tenuto a conservare la documentazione ricevuta (per eventuali controlli da parte degli organi competenti), corrisponde il bonus unitamente all’erogazione della tredicesima mensilitàIn sede di conguaglio di fine anno (anche complessivo), verifica l’effettiva spettanza del bonus stesso, sulla base dei dati a propria conoscenza (redditi corrisposti e capienza) e di quelli dichiarati dal lavoratore (ulteriori redditi e carichi familiari). Se rileva che l’indennità non è spettante, provvede al recupero del relativo importo).

A partire dal giorno successivo l’erogazione del bonus in busta paga, il sostituto potrà compensare il credito maturato in F24, utilizzando esclusivamente i sevizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

È attesa, pertanto, la pubblicazione della risoluzione istitutiva del codice tributo. Si presume che sarà sia a credito che a debito, per consentire il riversamento di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Si ritiene che l’Agenzia provvederà anche a modificare il tracciato della CU, al fine di consentire l’esposizione delle informazioni riferite agli importi corrisposti a titolo di indennità, quelli derivanti da eventuale recupero e, probabilmente, anche i giorni detrazione utilizzati per il calcolo che in alcune ipotesi potrebbero non coincidere con i giorni detrazioni che già vengono riportati nel consueto campo (ad esempio, se nel 2024 il lavoratore ha intrattenuto anche un rapporto di collaborazione). Anche il 770/2025 dovrà tenere conto della novità sia nel quadro ST, per gli importi recuperati e versati, sia nel quadro SX per gli importi compensati.

Rideterminazione del bonus o utilizzo del bonus direttamente in dichiarazione dei redditi

La disposizione prevede che il bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi.

A tal proposto, si evidenzia che in alcune ipotesi il datore non opera come sostituto e quindi, corrisponde redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, come nel caso dei lavoratori domestici. Per questi casi, il lavoratore interessato dovrò provvedere a richiedere l’indennità direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

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