Sulla G.U. n. 239/2024 è stato pubblicato il DL 11 ottobre 2024 n.145 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri è in vigore dall’11 ottobre 2024, ma per l’applicazione vera e propria di alcune disposizioni è stata fissata una data specifica. Più precisamente le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) numero 1) (sugli identificatori biometrici) ed e), numero 4 (sulla conferma della domanda di nulla osta) del DL 145/2024 si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, e quindi dal 9 gennaio 2025.
L’intento principale del legislatore è quello di semplificare e accelerare le procedure di ingresso dei cittadini stranieri in Italia per motivi di lavoro.
Novità sulle procedure d’ingresso e soggiorni
Viene inserito il nuovo comma 2-ter dell’art. 22 TU immigrazione in base al quale la domanda di nulla osta non può essere accolta se il datore di lavoro nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente, analoga domanda, a meno che il datore stesso non provi che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.
Inoltre, non può essere presentata la domanda di nulla osta anche dal datore di lavoro nei cui confronti è stato emesso il decreto che dispone il giudizio per il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) o emessa sentenza di condanna anche se non definitiva per tale reato.
Viene inserito il nuovo c.5-quinquies all’art.22 TU immigrazione che prevede che il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. La norma trova applicazione alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.
In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.
Al fine di agevolare il soggiorno dei lavoratori stranieri, viene modificato l’art. 9-bis del TU immigrazione prevedendo che la conversione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, possa avvenire al di fuori dei flussi d’ingresso.
In particolare, si tratta di una semplificazione importante che aiuta a contrastare l’irregolarità e i conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso, nonché a facilitare il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di lavorare in altri Stati membri, agevolando la mobilità all’interno dell’UE ed eliminando uno degli ostacoli che finora ne hanno impedito l’esercizio.
Viene inserito il nuovo comma 2-bis all’art. 22 TU immigrazione che prevede che la verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica (criterio del silenzio assenso) la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero.
Digitalizzazione e trasmissione telematica
Come accennato sopra, l’intento del legislatore è quello di snellire la procedura volta a consentire l’ingresso ed il soggiorno del lavoratore straniero.
E’ per questo motivo che viene modificato l’art. 22 del TU immigrazione prevedendo che il datore di lavoro intenzionato ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero non è più tenuto a presentare, ma a trasmettere telematicamente allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta di nulla osta e la relativa documentazione da allegare (idoneità alloggiativa, la proposta di contratto di soggiorno, la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione inerente il rapporto di lavoro e l’asseverazione rilasciata da un professionista di cui alla Legge 12/1979).
Inoltre, vengono modificate sia la lett. B) che la lett. D-bis) del comma 2 dell’art. 22 del TU immigrazione prevedendo che l’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e l’asseverazione (verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di lavoratori extracomunitari) debbano essere sottoscritte digitalmente mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Nell’elenco dei documenti che il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente allo Sportello Unico per l’immigrazione viene aggiunto anche il domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).
Viene poi sostituito il testo del c.6 dell’art.22 TU immigrazione che adesso prevede che il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivano digitalmente (comunque sempre entro 8 giorni dall’ingresso in Italia) il contratto di soggiorno, con l’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica (il lavoratore può comunque firmare in forma autografa). L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.
Il contratto di soggiorno, sempre entro i predetti 8 giorni, deve essere trasmesso telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.
Ricade nella procedura di digitalizzazione della prima fase della procedura d’ingresso in Italia dello straniero, anche la modifica del c.5-ter dell’art. 22 TU immigrazione secondo cui il rifiuto a rilasciare il nulla osta o la sua revoca (se è già stato rilasciato) non trova più applicazione nel caso in cui lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, ma quando il contratto di soggiorno, sottoscritto con le modalità telematiche, non venga trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
La predetta digitalizzazione della procedura volta ad ottenere l’ingresso ed il soggiorno per lavoro subordinato trova applicazione anche per i lavoratori stagionali.
Viene modificato il c.3 dell’art.24 TU immigrazione. Il datore di lavoro non deve più esibire, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, la documentazione attestante l’idoneità alloggiativa dello straniero, ma deve trasmetterla telematicamente allo Sportello unico per l’immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente.
Viene inserito anche il nuovo comma 6-bis all’art. 24 TU immigrazione secondo cui dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno viene data comunicazione all’INPS che iscrive il lavoratore stagionale d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito presso il Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS.
Si interviene sull’art. 27, c. 1-ter TU immigrazione che consente di sostituire il nulla osta al lavoro con una comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte del datore di lavoro (che ha sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui garantisce la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria). Il testo previgente, invece, prevedeva, che entro otto giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si doveva recare presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
Adesso viene previsto che entro otto giorni dall’ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno, sottoscritto digitalmente, venga trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Viene modificato l’art.27-quater TU immigrazione sulla carta blu UE riconosciuta ai lavoratori stranieri altamente qualificati. Non è più richiesto che lo sportello unico per l’immigrazione convochi il datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro.
Il nulla osta non viene più rilasciato non qualora lo straniero non si sia recato presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno (come previsto in origine) ma quando il contratto stesso non sia stato trasmesso telematicamente allo Sportello unico per l’immigrazione.
Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro
Viene inserito nel TU immigrazione il nuovo art. 18-ter in base al quale non viene espulso lo straniero che contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei suoi confronti.
In questo caso, il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.
Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all’autorità giudiziaria o al questore dall’ispettorato nazionale del lavoro, quest’ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico (istituito presso il Centro per l’impiego che contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all’eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all’eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale) e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo o per motivi di studio al di fuori delle quote d’ingresso.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Al fine di coordinare le nuove disposizioni con quelle già presenti nel TU immigrazioni sul medesimo argomento vengono abrogati i commi 12 -quater , 12 -quinquies e 12 –sexies dell’art. 22, perché le disposizioni sono confluite nel nuovo art. 18-ter.
Il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.18-ter TU immigrazione) viene revocato in caso di condanna per un delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Lavoro stagionale
Vengono apportate modifiche all’art.24 TU immigrazione. In particolare, al lavoratore stagionale, non si applica, oltre la disposizione (comma 11) secondo cui in caso di perdita del posto di lavoro lo straniero può continuare a soggiornare in Italia per il periodo di validità residuo del permesso di soggiorno, anche quella (comma 5, secondo periodo) secondo cui il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Viene inserito il nuovo comma 6-bis all’art. 24 TU immigrazione secondo cui dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno viene data comunicazione all’INPS che iscrive il lavoratore stagionale d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito presso il Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS.
Al comma 8 dell’art.24 TU immigrazione viene aggiunto che, sempre nel limite massimo di durata di 9 mesi, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale., ma la nuova opportunità deve avvenire non oltre 60 giorni dal termine finale della precedente.
Il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma SIISL.
Viene modificato il c.9 – art.24 TU immigrazione. La norma in origine prevedeva che il lavoratore stagionale avesse un diritto di precedenza a condizione che fosse rientrato nello Stato di provenienza.
Adesso si ritiene sufficiente che abbia lasciato il territorio italiano. Quindi non rileva se sia rientrato oppure no nello Stato di provenienza.
In base alla modifica del comma 10 – art.24 TU immigrazione, la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato può avvenire fuori dal decreto sui flussi d’ingresso.
La relazione di accompagnamento al DL 145/2024 prevede che la disposizione permette di attrarre nell’ambito della legalità tutti quei soggetti che, dopo l’ingresso nel territorio nazionale per attività lavorativa stagionale, abbiano ricevuto una proposta di lavoro non stagionale.
Flussi d’ingresso
Le richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 potranno essere precompilate dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 attraverso il portale informativo messo a disposizione dal Ministero dell’interno. Le modalità saranno definite da una circolare congiunta.
La precompilazione può essere effettuata per l’invio delle istanze:
· per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia (click day previsto il 5 febbraio 2025);
· per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e sociosanitari (click day previsto il 7 febbraio 2025);
· per gli stagionali agricoli e primo invio per il settore turistico alberghiero (click day previsto il 12 febbraio 2025);
Dal 1° dicembre 2024 l’INL, l’Agenzia delle entrate e l’AGEA effettueranno le verifiche sull’osservanza dei CCNL e sulla congruità del numero di richieste presentate.
Invece potranno essere precompilate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 le domande di nulla osta da presentarsi entro il 1° ottobre 2025.
Si tratta del secondo click day destinato ai lavoratori del settore turistico alberghiero.
Dal 1° agosto 2025 al 30 settembre 2025, l’INL, l’Agenzia delle entrate e l’AGEA effettueranno le verifiche sull’osservanza dei CCNL e sulla congruità del numero di richieste presentate.
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati (è il caso di coloro che hanno patologie e disabilità certificate e presentano domanda per un lavoratore che li assista nella vita quotidiana – non serve l’asseverazione) fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote definite dal Decreto flussi 2023-2025.
Restano escluse da tale limite le domande presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa.
Spetta ad una circolare congiunta definire l’individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali.
Le quote per lavoro stagionale previste dal DPCM 27/09/2023 (in origine pari a 93.550 unità, ma elevate a 110.000) sono ripartite in misura uguale (e quindi 55.000 unità) tra il settore agricolo e quello turistico-alberghiero.
Come sopra ricordato i click day per tali settori, per il 2025, sono:
· 12 febbraio ore 9,00 per il settore agricolo;
· 12 febbraio ore 9 (prima tranche pari al 70% delle quote riservate e quindi 38.500 unità) e 1° ottobre (seconda tranche pari al restante 30% e quindi 16.500) per il settore turistico-alberghiero.
Le quote complessive riservate al lavoro stagionale dal DPCM 27/09/2023 per l’anno 2025 passano da 93.550 a 110.000.
Vengono elevate da 42.000 a 47.000 (sono un di cui delle quote complessive) le quote destinate al settore agricolo le cui istanze sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricolo (Confederazione nazionale coltivatori diretti, confederazione italiana agricoltori ecc.)
Invece, passano da 32.000 a 37.000 (sono un di cui delle quote complessive) quelle destinate al settore turistico le cui istanze sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
Assistenza familiare e sociosanitaria
In via sperimentale, per l’anno 2025, sono rilasciati, al di fuori delle quote, nulla osta al lavoro, visti d’ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per un massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane (quelle che hanno compiuto 80 anni, come dispone l’art.2, lett. b), del Dlgs 29/2024).
Si ricorda che le 10.000 istanze previste dal DL 145/2024 vanno ad aggiungersi alle 9.500 quote previste dal Decreto Flussi per l’anno 2025, sempre destinate ai lavoratori subordinati da occupare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione (da presentare a decorrere dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2025), a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui sopra.
Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona:
· del datore di lavoro
· del suo coniuge
· del parente o affine entro il secondo grado
· nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.
Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
I lavoratori stranieri, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote del decreto flussi.
Stranieri di Paesi a rischio
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, il nulla osta può essere rilasciato previa verifica dei requisiti da parte dell’INL.
Non trova quindi applicazione la disposizione (art.22, c. 5,01 TU immigrazione) sul silenzio assenso secondo cui, decorsi 60 giorni senza che la questura abbia riscontrato motivi ostativi, il nulla osta è comunque rilasciato.
Spetta ad un decreto ministeriale definire gli Stati ed i territori interessati dalla norma.
Fino al 31 dicembre 2025, in assenza del citato decreto, la norma trova applicazione per i lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Pertanto, salvo che, alla data dell’11 ottobre 2024, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati in favore dei lavoratori provenienti da Paesi a rischio è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche. Nelle more della ricezione da parte dell’ufficio consolare della conferma predetta, inviata esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta, pendenti alla data sopra citata, sono sospesi.
Tutele per lo straniero
Si interviene sull’art.10-bis TU immigrazione relativo all’ingresso e al soggiorno irregolari che al comma 6 prevede che il procedimento di espulsione è sospeso se lo straniero ha presentato domanda di protezione internazionale.
Adesso viene precisato che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere all’espulsione, tra l’altro, anche quando allo straniero può essere rilasciato il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dal nuovo art. 18-ter TU immigrazione.
Viene modificato anche l’art. 18 TU immigrazione relativo al soggiorno per motivi di protezione internazionale.
L’applicazione di un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (sulla base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani previsto dalla Legge 228/2003) che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, trova applicazione non solo nei confronti degli stranieri vittima dei reati di cui all’art. 600 cp (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e art. 601 cp (Tratta di persone), ma anche ai sensi dell’art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).
Integrando l’art. 10, c. 2 TU immigrazione, a differenza di quanto previsto per le ipotesi di respingimento disposte dal questore, adottato nei confronti di stranieri temporaneamente “ammessi” o che sono fermati all’ingresso o subito dopo il loro ingresso sul territorio nazionale, viene disposto il respingimento direttamente in aree di frontiera di persone, ivi condotte poiché rintracciate anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea.
Infine, integrando l’art.5 del Dlgs 25/2008 si prevede che la protezione speciale riconosciuta può essere revocata qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti.
Regime sanzionatorio
Viene modificato l’art. 22, comma 12-bis lett. c) TU immigrazione relativo all’aumento da un terzo alla metà della sanzione comminata al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Più precisamente l’aumento delle sanzioni, che in via ordinaria consistono nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, trova applicazione se il lavoratore è sottoposto alle condizioni lavorative di cui all’art. 603-bis cp anche se non ricorrono le situazioni di «particolare sfruttamento».
Infine, l’importo massimo delle pene pecuniarie previste in caso di somministrazione di lavoro senza i requisiti per svolgere tale attività si innalza del 20% e sale da 50.000 a 60.000 euro (art.18-quinquies Dlgs 276/2003).