L’INPS, con il messaggio n. 3456 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta trasmissione dei flussi Uniemens in caso di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento all’esposizione tra l’elemento “retribuzione teorica”, utilizzato per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera, e l’elemento “retribuzione imponibile”.
Innanzi tutto, per ciò che concerne la valorizzazione dell’elemento imponibile, l’Istituto ricorda che l’esposizione dello stesso del mese di riferimento è effettuata applicando il principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese. Eccezioni al citato principio sono soltanto:
– le gratificazioni annuali e periodiche;
– i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo;
– i premi di produzione.
Per le suddette voci si applica il principio di cassa e, pertanto, la relativa esposizione è consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.
In riferimento all’esposizione nell’elemento “retribuzione teorica”, l’INPS precisa, inoltre, che:
1. non sussistono componenti retributive sottratte all’applicazione del generale principio sulla natura compensativa del mancato guadagno propria delle indennità di malattia (criterio generale in materia previdenziale, applicabile a tutte le indennità di malattia);
2. concorrono, alla determinazione della RMGG (retribuzione media globale giornaliera), le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla “retribuzione teorica” sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse l’indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.