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Il direttore dei lavori è responsabile dei difetti di costruzione per mancata sorveglianza sull'appaltatore | Bluway

Il direttore dei lavori è responsabile dei difetti di costruzione per mancata sorveglianza sull'appaltatore

Ott 22, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Con l’ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori è responsabile dei vizi di costruzione se non vigila adeguatamente sull’esecuzione dell’opera, in particolare quando non si accerta che i lavori rispettino il progetto e le regole della tecnica. Nel caso specifico, si trattava di un immobile che presentava infiltrazioni dovute a difetti nel posizionamento delle tegole sul tetto, problema che ha portato alla condanna del professionista coinvolto.

La vicenda: infiltrazioni nel sottotetto e responsabilità del direttore dei lavori
La questione ha origine circa sei anni dopo la compravendita di un immobile, quando il proprietario riscontra infiltrazioni di acqua piovana dal sottotetto. Le verifiche tecniche dimostrano che il problema è causato da errori nella posa delle tegole e nella sistemazione della guaina protettiva, elementi non installati secondo le regole della buona tecnica. Di conseguenza, il committente decide di intraprendere un’azione legale contro il progettista e direttore dei lavori, ritenendo che quest’ultimo non avesse adeguatamente sorvegliato l’esecuzione dell’opera.

Inizialmente, la Corte d’appello aveva dato ragione al professionista, ordinando al committente di restituire oltre 14 mila euro e altre spese sostenute per la consulenza tecnica d’ufficio. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del committente e riconoscendo la responsabilità del direttore dei lavori.

Il ruolo del direttore dei lavori: dovere di controllo e sorveglianza
Secondo la Corte, il direttore dei lavori ha l’obbligo di vigilare che l’opera venga realizzata in conformità con il progetto e il capitolato d’appalto, e che rispetti le regole della tecnica. Questo significa che il professionista deve accertarsi che ogni fase dei lavori sia eseguita correttamente e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti di costruzione.

Nel caso specifico, il direttore dei lavori non aveva controllato che le tegole fossero posate correttamente e che la guaina fosse montata in modo adeguato. Di conseguenza, la mancata vigilanza ha portato all’insorgere dei vizi nell’immobile. La Cassazione ha inoltre sottolineato che il direttore dei lavori, oltre a sorvegliare, deve impartire le opportune disposizioni all’appaltatore e, in caso di problemi, informare tempestivamente il committente.

Plurime responsabilità: il progetto e la direzione esecutiva
Nella sua decisione, la Cassazione ha evidenziato le plurime responsabilità del direttore dei lavori, il quale, in quanto anche progettista, era doppiamente responsabile: non solo doveva vigilare sulla corretta esecuzione dell’opera, ma era anche il redattore del progetto originale. Non essendosi accertato che il lavoro fosse eseguito in conformità al proprio progetto, il professionista è stato considerato responsabile per i difetti riscontrati.

Conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un monito per tutti i direttori dei lavori: la responsabilità non si limita alla mera redazione del progetto, ma implica anche una sorveglianza costante e scrupolosa sull’appaltatore durante la realizzazione dell’opera. La mancata vigilanza o il mancato intervento per correggere eventuali errori può comportare gravi conseguenze, inclusa la responsabilità per i vizi dell’immobile e l’obbligo di risarcire il committente.

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