L’INAIL, con la circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, facendo seguito al comunicato stampa della BCE del 17 ottobre 2024, che ha ridotto nuovamente l’ex TUR, a decorrere dal 23 ottobre 2024, di 0,25 punti base, ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito di propria competenza.
In particolare, il tasso per il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori, a decorrere dal 23 ottobre 2024, passa dal 9,65% al 9,40%.
Detta misura, si ricorda, è data dall’ex TUR, adesso denominato Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, maggiorato di 6 punti base.
Tale riduzione non incide sulle rateazioni già in corso, per le quali restano validi i piani in essere, già determinati con l’applicazione del tasso vigente alla data di presentazione dell’istanza. Ricadono nell’ambito di applicazione del nuovo aumento quindi solo i piani di ammortamento che fanno riferimento alle istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024.
Invece, le sanzioni civili, sempre dalla predetta data, passano dall’9,15% all’8,90% (ex TUR maggiorato di 5,5 punti base). A subire la modifica sono le sanzioni applicate nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva di cui alle lettere a) e b) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000. La prima fattispecie si riferisce al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
È bene ricordare che sarà dovuta unicamente la sanzione pari all’ex TUR, senza quindi la maggiorazione di 5,5 punti, se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.
Invece, l’atra fattispecie, sempre sanzionata nella misura dell’8,90%, si riferisce al caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
Nel caso in cui il versamento in unica soluzione dei contributi e premi viene effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è, invece, pari al’ex TUR maggiorato di 7,5 punti e quindi pari al 10,90%.
Viene ribadito che la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’INAIL ricorda infine che le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso non inferiore a quello degli interessi legali nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. In particolare, se l’ex TUR diviene inferiore agli interessi legali, la sanzione civile è pari, per l’omissione, agli stessi interessi legali. Invece, in caso di evasione, agli interessi legali aumentati di due punti, così come previsto, a suo tempo, dalla Delibera INAIL del 17 gennaio 2002 n.1.
Poiché l’ex TUR è superiore al tasso degli interessi legali (attualmente pari al 2,5%), ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,40%.