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La nuova diffida amministrativa | Bluway

La nuova diffida amministrativa

Ott 24, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 (recante Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118) introduce importanti novità per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. ​

Questo provvedimento mira a ridurre il carico burocratico e regolatorio, eliminando oneri eccessivi e duplicazioni che impattano direttamente sulle attività produttive. ​

L’obiettivo è garantire una tutela efficace degli interessi pubblici, favorendo al contempo la ripresa e il rilancio delle attività economiche.

Principali Novità

  • Riduzione del Carico Burocratico: il decreto mira a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, eliminando duplicazioni e interferenze tra diverse tipologie di ispezioni. Le amministrazioni programmano i controlli in base alla gravità del rischio, con intervalli temporali adeguati.​
  • Sistema di Identificazione del Rischio: viene introdotto un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, con la collaborazione dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Questo sistema permette di definire un livello di rischio basso, associabile a un report certificativo.​
  • Controlli Coordinati: le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo devono consultare e alimentare il fascicolo informatico di impresa, tenuto dalle Camere di Commercio, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni.​
  • Violazioni Sanabilier le violazioni sanabili, il decreto prevede la possibilità di diffida amministrativa, che consente di sanare le irregolarità entro venti giorni dalla notifica, evitando sanzioni amministrative.

I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro​

Con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative riguardo al D.Lgs. 103/2024.​

Tra le novità introdotte dal suddetto decreto, vi è la “diffida amministrativa”, che permette agli ispettori di invitare i soggetti controllati a sanare eventuali violazioni prima di procedere con sanzioni. ​

Questa misura è distinta dalla diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 (*) e si applica a violazioni sanabili non superiori a 5.000 euro, escluse quelle riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Il decreto promuove anche una semplificazione degli adempimenti amministrativi e un maggiore coordinamento tra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nei controlli.

(*) ………

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

……….

 

Campo di applicazione – In ordine al campo di applicazione della diffida amministrativa occorre evidenziare i seguenti aspetti:​

– la stessa trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. 689/1981;​

– la sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000.​

Tale importo va considerato come limite in astratto previsto dalla disposizione sanzionatoria e non come sanzione irrogata nel concreto. Ne consegue che esula dalla applicazione della diffida amministrativa, a titolo esemplificativo, la maxisanzione per lavoro “nero” nonché tutte le sanzioni proporzionali (ad es. quelle calcolate in base alla durata della violazione come avviene per l’art. 15, c. 4, della L. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio) poiché, come previsto dall’art. 10 della L n. 689/1981, “non hanno limite massimo”;

la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio. In altri termini, laddove il personale ispettivo accerti che, nei cinque anni antecedenti all’accesso ispettivo, sia stata commessa la medesima o un’altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non sarà applicabile rispetto alla violazione da ultimo accertata;​

la violazione deve essere materialmente sanabile; sono, pertanto, da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs.  66/2003;

– la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell’adempimento a “vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale”, in relazione ai quali lo stesso decreto non trova applicazione. La diffida amministrativa non sarà, quindi, applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997, come mod. dal D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza).

Procedimento – Una volta accertata la sussistenza delle condizioni, il personale ispettivo diffiderà l’interessato “a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida”. Una volta notificata la diffida:​

in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio. Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l’avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi;​

in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro 90 giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. 689/1981 (Pagamento della sanzione in misura ridotta, un terzo del massimo oppure, se più favorevole il doppio del minimo): .

Le ultime indicazioni dell’Ispettorato

L’INL, con la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, ha fornito l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 103/2024.​

Nel provvedimento, che fa seguito alla precedente nota 1357/2024, si ricorda che la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

Viene, poi, ribadito che la nuova diffida trova applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota 6774/2024 (si veda dopo) sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, c. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.​

Con specifico riguardo all’indagine sulla recidiva, l’INL ha precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio (INL, nota prot. n. 7296 dell’8 ottobre 2024).

Modalità di notifica del provvedimento

L’INL, con la nota 7296/2024, ha chiarito che il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (cfr. art. 6, D.Lgs. 103/2024).​

Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

 

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