L’INPS, con il messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, ha fornito le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 28 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023).
Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate dai seguenti soggetti:
a) enti del Terzo settore di cui all’arti. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
b) organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del D.Lgs. 117/2017;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un codice identificativo.
Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della L. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato, secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 2, del D.I. 27.6.2024. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. f), del D.I. 27.6.2024, non può superare il massimale degli aiuti de minimis.
Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024. Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto.