È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In materia lavoro, le principali novità sono le seguenti:
– Misure di contrasto al lavoro sommerso. L’art. 1, ai commi 1 e 2, sostituisce il riferimento all’ANPAL – soppressa a far data dal 1° marzo 2024 – con quello all’INAIL, sia nell’ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l’INPS, sia nell’ambito della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Il c. 3 interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall’INAIL per l’accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell’abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Il c. 4 dispone che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l’INL, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità.
Il c. 11 rimette all’INL, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l’individuazione dei dati oggetto di condivisione nell’ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;
– Istituzione degli Indici sintetici di affidabilità contributiva. I commi da 5 a 9 dell’art. 1 prevedono l’istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali l’individuazione dei settori – nell’ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l’approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell’indice; dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
Dall’applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
– Integrazione salariale nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’art. 2 consente, per l’anno 2024, il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario; l’intervento, previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L’intervento in esame è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest’ultimo dall’INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS.