L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, facendo seguito al Dlgs 209/2023 che ha rivisto la disciplina della residenza fiscale, ha precisato che dal 1/01/2024 si considerano residenti fiscali in Italia, le persone fisiche che hanno, alternativamente, per la maggior parte del periodo d’imposta: la residenza nel territorio dello Stato, il domicilio, sono presenti, anche per frazioni di giorno, oppure sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, avete quest’ultimo carattere di presunzione relativa (è ammessa la prova contraria).
Riguardo alla condizione temporale (maggior parte del periodo d’imposta), la circolare precisa che i periodi possono anche non essere consecutivi nel corso dell’anno solare, ma possono essere frazionati.
In merito al nuovo criterio basato sul domicilio in Italia, viene ritenuto per tale il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Il legislatore privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere le incertezze che si sono generate negli anni in virtù del rinvio al domicilio civilistico da parte dell’art. 2 del TUIR.
Nella nozione di relazioni personali e familiari rientrano sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (es: il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo.
L’altra novità introdotta dal Dlgs 20/2023 è il criterio del radicamento della residenza basato sulla presenza fisica in Italia.
Si tratta di un criterio oggettivo, il quale richiede esclusivamente la presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle motivazioni di tale presenza e senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, del TUIR.
In quest’ultimo caso, ai fini del radicamento della residenza fiscale in Italia non sarà più necessario che il soggetto soddisfi il requisito della residenza civilistica o del domicilio o dell’iscrizione anagrafica.
In merito alle modalità di calcolo, per stabilire se è integrato il presupposto della maggior parte del periodo d’imposta, occorre procedere a un riscontro puntuale. In particolare, ai fini del calcolo complessivo della presenza fisica nel territorio dello Stato, si tiene conto della permanenza entro i confini nazionali per una qualunque frazione di giorno.
Riguardo alla prestazione resa in smart working, la circolare distingue il caso in cui l’attività è svolta in Italia da quella svolta all’estero.
Nel primo caso, il nuovo criterio della presenza fisica in Italia è sufficiente ad integrare il presupposto del radicamento della residenza. Quindi se un soggetto permane in Italia per più di 183 giorni (184 giorni se bisestile) si considera residente nel nostro Paese. In questo caso saranno assoggettati a tassazione in Italia tutti i redditi, ovunque prodotti e non solo quelli derivanti dall’attività svolta in Italia.
Invece, se lo smart working è svolto dall’estero, il soggetto potrà essere considerato residente fiscalmente in Italia, se mantiene la residenza o il domicilio in Italia oppure se risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente.
Infine, la circolare si sofferma sulla nuova definizione di residenza per le società e gli enti prevista sempre dal Dlgs 209/2024 che ha modificato l’art. 73 del TUIR. In particolare, si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che sono eliminati i riferimenti ai criteri della sede dell’amministrazione, sostituito dai criteri di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale, in coerenza con la prassi internazionale, e dell’oggetto principale, quest’ultimo foriero di controversie e incertezze interpretative.