L’INPS, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, acquisito anche il parere del Ministero del lavoro, ha precisato che, se un pensionato, vecchio iscritto alle forme di previdenza obbligatoria (ossia prima del 1/01/1996), si reimpiega, nei suoi confronti continua a non trovare applicazione il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Entrando nel dettaglio, al Ministero del lavoro è stato chiesto di chiarire se un lavoratore si reimpiega oppure prosegue il rapporto di lavoro dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, la data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di vecchio iscritto originariamente acquisito.
Ne deriva che, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Infine, se il soggetto dopo il pensionamento intraprende un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso l’ente previdenziale di competenza, tale attività dovrà attenersi alla specifica disciplina prevista dall’ordinamento dello stesso ente.