L’approssimarsi della fine del 2024 rende opportuno un riepilogo delle disposizioni applicate nella gestione dei rapporti di lavoro che, essendo state introdotte in via provvisoria o sperimentale, non saranno più vigenti dal prossimo anno oppure subiranno delle modifiche.
La disponibilità della prima stesura della prossima legge di bilancio, consente di analizzare come le misure in scadenza saranno disciplinate dal 2025.
Nella seguente tabella, viene proposto un confronto tra la disciplina in scadenza e quella che, al netto delle modifiche che la manovra 2025 subirà durante l’iter parlamentare, sarà applicata dal prossimo anno.
Istituto |
Disciplina in scadenza |
Possibile disciplina dal 2025 |
Congedo parentale |
Legge di bilancio 2024
Periodi di congedo fruiti entro i 6 anni di età bambino:
Destinatari: genitori che terminano il congedo obbligatorio di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo obbligatorio di paternità successivamente al 31/12/2023 e per i figli nati dal 1°/01/2024 |
Dal 2025, a regime:
|
Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinari festivi |
Per prestazioni rese nel periodo 1°/1/2024 – 30/6/2024, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Destinatari: lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000. |
Misura riproposta per il periodo 1°/1/2025 – 30/9/2025
Destinatari: lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000. |
Detassazione premi di risultato |
Legge di Bilancio 2024 Prorogata per il 2024 la misura del 5% della detassazione dei premi di risultato, entro il limite di 3.000 euro.
Destinatari: lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 80.000 |
Misura riproposta per il periodo d’imposta 2025
Destinatari e condizioni invariate |
Fringe benefit |
Per il periodo d’imposta 2024, aumentata la soglia di esenzione a:
Possibilità di far confluire anche i rimborsi utenze, spese affitto 1° casa e interessi mutuo 1° casa. |
Per il periodo d’imposta 2025: Applicabili ancora i limiti di 2.000 (genitori figli a carico) e 1.000 euro, comprensivi dei rimborsi
Novità – Esenzione fino a 5.000 euro dei canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, a formare il reddito a fini fiscali entro il limite di 5.000 euro annui (per 2 anni). Condizioni: 1) reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 35.000 euro; 2) residenza trasferita oltre un raggio di 100 km, tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro |
Auto in uso promiscuo |
|
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°/1/2025, ai fini del valore del fringe benefit si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto degli importi trattenuti al dipendente. Misura ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. |
Esonero lavoratrici madri |
Per gli anni 2024-2025-2026 introdotto un esonero del contributo IVS c/dipendente (max 3.000 euro annui), per le lavoratrici a tempo indeterminato che hanno almeno 3 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
Solo per il 2024 è riconosciuto anche in presenza di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni. |
Esonero parziale IVS c/dipendente a lavoratrici (anche autonome; anche tempo determinato?) con imponibile IRPEF non > 40.000 euro annui che siano madri di 2 o più figli. L’esonero spetta fino al mese di compimento 10° anno figlio più piccolo. Dal 2027, solo per le madri di 3 o più figli, spetterà fino al mese di compimento del 18° anno da parte del figlio più piccolo. Misura da definire con decreto ministeriale. N.B.er il 2025-2026 non possono fruire del nuovo esonero le madri che stanno già fruendo di quello introdotto dalla legge di bilancio 2024. |
Aliquote Irpef e detrazioni lavoro dipendente art. 13 Tuir |
Solo per il periodo d’imposta 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito IRPEF sono i seguenti:
Solo per il 2024 la detrazione per redditi di lavoro dipendente passa a 1.955 euro (anziché 1.880) |
Confermate strutturalmente aliquote e scaglioni.
Confermata la detrazione a 1.955 euro. |
Detrazione per carichi familiari (art. 12 Tuir) |
La detrazione per figli a carico (950 euro) può essere riconosciuta per figli di età pari o superiore a 21 anni.
Quella per gli altri familiari a carico (750 euro) è riconosciuta in caso di convivenza o assegno alimentare e con riferimento a familiari ex art. 433 cpc esclusi i figli |
La detrazione per figli a carico potrà essere riconosciuta per figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 e per i figli con disabilità accertata e età pari o superiore a 30 anni.
Quella per gli altri familiari a carico sarà riconosciuta solo per gli ascendenti che convivono con il contribuente.
Le detrazioni per carichi familiari non spettano a cittadini extra UE in relazione ai familiari residenti all’estero |
Oneri detraibili art. 15 Tuir |
La detrazione per oneri (art. 15 Tuir) spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. |
Confermato il meccanismo di riduzione vigente per i redditi > 120.000 euro.
Prevista una riduzione dei costi/spese detraibili dai titolari di redditi > 75.000 euro. Gli oneri e le spese dal 2025 sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando: un importo base, differenziato in funzione del reddito complessivo X un coefficiente, differenziato in funzione della presenza e del numero di figli a carico. Rimangono totalmente detraibili alcune spese (ad esempio quelle sanitarie) |
Maxi-deduzione nuove assunzioni |
Maggiorazione del 20% (totale 120%) della deducibilità dal reddito d’impresa del costo del personale riferito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (incrementata al 30% – tot. 130% – se l’assunzione è riferita a dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela).
Condizioni: 1) incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al periodo d’imposta precedente; 2) incremento complessivo dei dipendenti (indeterminati e determinati) rispetto a periodo d’imposta precedente |
Misura confermata per il prossimo triennio. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maxi-deduzione si applica anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Non si tiene conto della maxi-deduzione in sede di determinazione degli acconti dovuti. |
Cuneo fiscale |
Esonero del contributo IVS, per l’anno 2024, fissato nelle seguenti misure:
CESSA A DICEMBRE 2024 |
Dal 2025 non sarà più riproposto l’esonero IVS, ma sarà sostituito dal riconoscimento di:
|