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Misure in scadenza a fine anno: cosa ci aspetta nel 2025 | Bluway

Misure in scadenza a fine anno: cosa ci aspetta nel 2025

Nov 14, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’approssimarsi della fine del 2024 rende opportuno un riepilogo delle disposizioni applicate nella gestione dei rapporti di lavoro che, essendo state introdotte in via provvisoria o sperimentale, non saranno più vigenti dal prossimo anno oppure subiranno delle modifiche.

La disponibilità della prima stesura della prossima legge di bilancio, consente di analizzare come le misure in scadenza saranno disciplinate dal 2025.

Nella seguente tabella, viene proposto un confronto tra la disciplina in scadenza e quella che, al netto delle modifiche che la manovra 2025 subirà durante l’iter parlamentare, sarà applicata dal prossimo anno.

Istituto

Disciplina in scadenza

Possibile disciplina dal 2025

Congedo parentale

Legge di bilancio 2024

 

Periodi di congedo fruiti entro i 6 anni di età bambino:

  • anno 2024, primi 2 mesi indennizzo all’80%       
  • dal 2025, primo mese indennizzo all’80% e secondo mese al 60%

 

Destinatari: genitori che terminano il congedo obbligatorio di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo obbligatorio di paternità successivamente al 31/12/2023 e per i figli nati dal 1°/01/2024

Dal 2025, a regime:

  • elevazione all’80% del 2° mese del congedo parentale entro il 6° anno di vita del bambino per i dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2023
  • elevazione all’80% dell’indennità del congedo parentale per 3 mesi entro il 6° anno di vita del bambino per i dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2024

Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinari festivi

Per prestazioni rese nel periodo 1°/1/2024 – 30/6/2024, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

 

Destinatari: lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000.

Misura riproposta per il periodo 1°/1/2025 – 30/9/2025

 

Destinatari: lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

Detassazione premi di risultato

Legge di Bilancio 2024

Prorogata per il 2024 la misura del 5% della detassazione dei premi di risultato, entro il limite di 3.000 euro.

 

Destinatari: lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 80.000

Misura riproposta per il periodo d’imposta 2025

 

Destinatari e condizioni invariate

Fringe benefit

Per il periodo d’imposta 2024, aumentata la soglia di esenzione a:

  • 2.000 euro per genitori di figli a carico
  • euro: altri lavoratori

Possibilità di far confluire anche i rimborsi utenze, spese affitto 1° casa e interessi mutuo 1° casa.

Per il periodo d’imposta 2025:

Applicabili ancora i limiti di 2.000 (genitori figli a carico) e 1.000 euro, comprensivi dei rimborsi

 

Novità – Esenzione fino a 5.000 euro dei canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, a formare il reddito a fini fiscali entro il limite di 5.000 euro annui (per 2 anni). Condizioni: 1) reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 35.000 euro; 2) residenza trasferita oltre un raggio di 100 km, tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro

Auto in uso promiscuo

  1. Auto immatricolata e assegnata entro il 30/6/2020: fringe benefit 4.500 Km per costo chilometrico ACI
  2. Auto immatricolata e assegnata dal 1°/7/2020: costo ACI moltiplicato per 3.750 Km per emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 4.500 km per emissioni CO2 > 60 e fino a 160 g/km; 7.500 Km per emissioni di CO2 > 160 e fino a 190 g/km; 9.000 Km per emissioni di CO2 > 190 g/km,
  3. Auto immatricolata entro il 30/6/2020 e assegnata successivamente: individuare il valore del benefit per l’utilizzo privato dell’auto aziendale.

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°/1/2025, ai fini del valore del fringe benefit si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto degli importi trattenuti al dipendente. Misura ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Esonero lavoratrici madri

Per gli anni 2024-2025-2026 introdotto un esonero del contributo IVS c/dipendente (max 3.000 euro annui), per le lavoratrici a tempo indeterminato che hanno almeno 3 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

 

Solo per il 2024 è riconosciuto anche in presenza di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.

Esonero parziale IVS c/dipendente a lavoratrici (anche autonome; anche tempo determinato?) con imponibile IRPEF non > 40.000 euro annui che siano madri di 2 o più figli. L’esonero spetta fino al mese di compimento 10° anno  figlio più piccolo.

Dal 2027, solo per le madri di 3 o più figli, spetterà fino al mese di compimento del 18° anno da parte del figlio più piccolo.

Misura da definire con decreto ministeriale.

N.B.er il 2025-2026 non possono fruire del nuovo esonero le madri che stanno già fruendo di quello introdotto dalla legge di bilancio 2024.

Aliquote Irpef e detrazioni lavoro dipendente art. 13 Tuir

Solo per il periodo d’imposta 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito IRPEF sono i seguenti:

  • 23 % per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 % per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 % per i redditi che oltrepassano 50.000 euro.

Solo per il 2024 la detrazione per redditi di lavoro dipendente passa a 1.955 euro (anziché 1.880)

Confermate strutturalmente aliquote e scaglioni.

 

Confermata la detrazione a 1.955 euro.

Detrazione per carichi familiari (art. 12 Tuir)

La detrazione per figli a carico (950 euro) può essere riconosciuta per figli di età pari o superiore a 21 anni.

 

Quella per gli altri familiari a carico (750 euro) è riconosciuta in caso di convivenza o assegno alimentare e con riferimento a familiari ex art. 433 cpc esclusi i figli

La detrazione per figli a carico potrà essere riconosciuta per figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 e per i figli con disabilità accertata e età pari o superiore a 30 anni.

 

Quella per gli altri familiari a carico sarà riconosciuta solo per gli ascendenti che convivono con il contribuente.

 

Le detrazioni per carichi familiari non spettano a cittadini extra UE in relazione ai familiari residenti all’estero

Oneri detraibili art. 15 Tuir

La detrazione per oneri (art. 15 Tuir) spetta:

a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Confermato il meccanismo di riduzione vigente per i redditi > 120.000 euro.

 

Prevista una riduzione dei costi/spese detraibili dai titolari di redditi > 75.000 euro. Gli oneri e le spese dal 2025 sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando: un importo base, differenziato in funzione del reddito complessivo X un coefficiente, differenziato in funzione della presenza e del numero di figli a carico. Rimangono totalmente detraibili alcune spese (ad esempio quelle sanitarie)

Maxi-deduzione nuove assunzioni

Maggiorazione del 20% (totale 120%) della deducibilità dal reddito d’impresa del costo del personale riferito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (incrementata al 30% – tot. 130% – se l’assunzione è riferita a dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela).

 

Condizioni: 1) incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al periodo d’imposta precedente; 2) incremento complessivo dei dipendenti (indeterminati e determinati) rispetto a periodo d’imposta precedente

Misura confermata per il prossimo triennio.

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maxi-deduzione si applica anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Non si tiene conto della maxi-deduzione in sede di determinazione degli acconti dovuti.

Cuneo fiscale

Esonero del contributo IVS, per l’anno 2024, fissato nelle seguenti misure:

  • esonero del 6% se l’imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese;
  • esonero del 7%, se l’imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese.

CESSA A DICEMBRE 2024

Dal 2025 non sarà più riproposto l’esonero IVS, ma sarà sostituito dal riconoscimento di:

  • una somma che non concorre al reddito fissata in misura % rispetto al reddito prodotto (7,1% del reddito di lavoro dipendente se di importo fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi > 8.500 e fino a 15.000 euro; 4,8% per redditi > 15.000 e fino a 20.000 euro);
  • un’ulteriore detrazione  rapportata al periodo di lavoro per i redditi > 20.000 euro pari a: 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro; importo ottenuto con applicazione di specifico coefficiente per redditi tra 32.000 e 40.000 euro.

 

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