Confartigianato ha reso noto che il 19 novembre 2024 è stato firmato con i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022.
Il rinnovo riguarda il quadriennio 2023-2026 già parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali pari a 96 euro al 4° Livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di “acconto” e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.
A decorrere dal 1° dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti i nuovi aumenti retributivi distribuiti in 4 tranches secondo il calendario previsto dall’accordo. Per ogni singola categoria i nuovi importi degli aumenti a regime sulla retribuzione tabellare sono i seguenti: – Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4° livello; – Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4° livello; – Restauro: 144 euro al 4° livello; – Odontotecnici: 109 euro al 4 livello; Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno definiti in uno specifico accordo che sarà sottoscritto con le organizzazioni sindacali nei prossimi giorni.
La sfera di applicazione del contratto viene allargata a: – imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine; – imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.
Confartigianato segnala, per quanto riguarda le novità della parte normativa del contratto: l’introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro, l’ampliamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni e la conferma della 16 ore di formazione che potranno essere svolte anche per acquisire competenze che non rientrano nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale.
Particolare attenzione meritano le modifiche relative all’orario di lavoro che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera senza che questo comporti l’obbligo di retribuire come straordinario la nona ora. In merito è stato previsto che, in deroga al comma 1 che prevede le 8 ore ordinarie fisse, è possibile una distribuzione non uniforme dell’orario che contempli le 9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate, alternate da giornate in cui l’orario sarà inferiore alle 8.