L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 225/2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime di parziale detassazione del TFS previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 4/2019.
Per quanto riguarda l’operatività del limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione, la risposta chiarisce che si tratta del limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell’aliquota, indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato. Conseguentemente, il limite massimo di detassazione di euro 50.000 è riferibile all’imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che il regime di detassazione del TFS in esame non può essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del TFR.