Il datore di lavoro che opera come sostituto d’imposta, al fine di dare carattere di definitività alle ritenute riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 2024, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute fiscali operate in corso d’anno e l’imposta effettivamente dovuta dal lavoratore sull’ammontare complessivo degli stessi, tenendo conto delle detrazioni d’imposta.
Le istruzioni per il calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, la norma stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione. Le operazioni di conguaglio di fine anno 2024 possono quindi essere effettuate con il mese di dicembre 2024 oppure rinviate ai mesi di gennaio e febbraio 2025.
Nelle seguenti tabelle sono esaminati gli istituti di particolare interesse che, essendo caratterizzati da novità o aggiornamenti, devono essere valutati con particolare attenzione nel conguaglio fiscale di fine anno 2024.
FRINGE BENEFIT |
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Novità |
Operatività |
Per il periodo d’imposta 2024 i limiti di esenzione sono i seguenti:
Vi possono rientrare anche eventuali rimborsi: 1) delle utenze domestiche (luce, gas, acqua); 2) delle spese di affitto della prima casa; 3) degli interessi per il mutuo sulla prima casa. |
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AUTO AD USO PROMISCUO |
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Novità |
Operatività |
I valori convenzionali 2024 per il calcolo del benefit sono stati aggiornati (G.U. n. 298 del 22.12.2023). Per il calcolo del benefit sono previste regole differenziate a seconda del momento in cui il veicolo è stato immatricolato e assegnato al dipendente: Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato entro il 30 giugno: applicazione della precedente normativa (fringe benefit 4.500 Km per costo chilometrico ACI). Auto immatricolata dal 1° luglio 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato dal 1° luglio 2020: applicazione dei nuovi valori introdotti dalla legge di bilancio legati all’emissione di CO2 g/Km (3.750 Km per emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 4.500 km per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km; 7.500 Km per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km; 9.000 Km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km). Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente con contratto siglato dal 1° luglio 2020: ai fini fiscali e contributivi occorre individuare il valore del benefit per l’utilizzo privato dell’auto aziendale. Tale valorizzazione, secondo l’Agenzia delle entrate, va così individuata: «Il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro». |
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IMPATRIATI |
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Novità |
Operatività |
La disciplina di riferimento per l’individuazione del regime fiscale agevolato da applicare cambia in base al momento in cui è rientrato il lavoratore: 1. art. 16 del d.lgs. 147/2015 e art. 5 del d.l. 34/2019, per i rientri fino al 31/12/2023; 2. art. 5 del d.lgs. 209/2023 per i rientri avvenuti dal 01/01/2024. |
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BONUS NATALE |
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Novità |
Operatività |
L’art. 2-bis, del d.l. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative. Il d.l. 167/2024 ha ampliato la platea dei beneficiari, escludendo la necessità che oltre al figlio anche il coniuge debba essere a carico. Le ulteriori istruzioni sono state fornite con la circolare 22/2024. |
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Altri aspetti da valutare
- Corretta applicazione dei limiti di deducibilità dei versamenti alla previdenza complementare.
- Verifica, ai fini della deducibilità dei contributi all’assistenza sanitaria integrativa, dell’iscrizione del fondo/cassa sanitaria all’apposito elenco ministeriale.
- Corretta attribuzione del trattamento integrativo (considerato anche il correttivo di 75 euro).
- Corretta applicazione della detassazione delle mance nei settori turistico alberghiero e della ristorazione, al sussistere dei presupposti.
- Imposte pagate all’estero sugli stessi redditi dichiarati in Italia: se comunicate al sostituto d’imposta, possono essere portate, in sede di conguaglio di fine anno, in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta pagata in Italia relativa ai predetti redditi prodotti all’estero.
- Erogazione di TFR e TFM per importi superiori a un milione di euro: le somme eccedenti il milione di euro sono assoggettate a tassazione ordinaria e, quindi, rientrano nel conguaglio di fine anno.
- Corretta gestione dei premi di risultato detassati (ed eventuale conversione), nonché dei piani welfare.
- Corretta determinazione del valore imponibili nei prestiti agevolati: l’eventuale reddito imponibile, nel corso del 2024, è calcolato assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata in caso di tasso variabile o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.